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16.1997.125 • TRAC TI 16.1997.125 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Jurisdiction Rejection

Numero d'incarto 16.1997.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the definitive rejection of their opposition to an enforcement proceeding for a debt of CHF 200 plus accessories, which had been granted by the lower court. The appellant argued that the Justice of the Peace lacked jurisdiction, claiming competence lay with the Cantonal Administrative Tribunal based on human rights conventions. The court rejected the appeal, reasoning that for enforcement matters involving amounts under CHF 1,000, the Justice of the Peace has clear jurisdiction under relevant procedural laws, dismissing the application of administrative jurisdiction and noting the appellant failed to contest the merits of the underlying decision.

Regesto Legislator

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Art. 81 LEF, Art. 5 cpv. 1 LOG, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, TarLEF; Appeal Against Enforcement Jurisdiction Rejection: The appellant argued that the Justice of the Peace lacked jurisdiction, claiming competence lay with the Cantonal Administrative Tribunal based on human rights conventions. The court rejected the appeal, reasoning that for enforcement matters involving amounts under CHF 1,000, the Justice of the Peace has clear jurisdiction under relevant procedural laws, dismissing the application of administrative jurisdiction and noting the appellant failed to contest the merits of the underlying decision.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza incompetenza per materia opposizione al precetto esecutivo giudice di pace legittimazione a ricorrere e-justice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Used to justify the rejection of the appeal without notification to the opposing party due to it being manifestly unfounded.

art. 148 CPC

Cited in connection with the determination of costs, although no costs were levied.

TarLEF

Cited in connection with the determination of costs, although no costs were levied.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00125 · Lugano 20 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 ottobre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 23 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 settembre 1997 da

__________, rappr. dal __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 settembre 1997 lo __________, rappresentato dal Tribunale di appello di Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 200.- oltre accessori corrispondenti alla tassa e alle spese di giustizia poste a suo carico con sentenza 28 aprile 1997 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello, domanda avversata dal convenuto;

che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;

che con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la competenza del giudice di pace a statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione trattandosi di controversia di competenza del Tribunale cantonale amministrativo di Lugano in virtù della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, competente a statuire sulle domande di rigetto dell’opposizione per importi inferiori a fr. 1’000.- è il giudice di pace (art. 5 cpv. 1 LOG e 15 LALEF) e non certo il Tribunale cantonale amministrativo la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci occupa non è peraltro neppure prevista dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);

che quindi, la censura ricorsuale volta a contestare la competenza del Giudice di pace del circolo di Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dallo __________ è manifestamente infondata;

che siccome il ricorrente ha limitato la propria impugnativa alla competenza del giudice di pace senza sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, in particolare sul fatto di sapere se fossero dati o meno i presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione -questione peraltro correttamente decisa dal primo giudiceil ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche;

che per quanto attiene alla richiesta tendente alla nomina di un patrocinatore d’ufficio per la procedura di secondo grado, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

N. 1 ad art. 314; IICCA 6 agosto 1997 in re __________lin/A.);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria