Appeal Inadmissibility for Premature Direct Challenge to Seizure Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against a lower court's order that provisionally granted a bank account seizure requested by a former employer to secure an alleged debt for unpaid wages, but the appellate court determined the appeal was inadmissible because, according to the relevant enforcement law, the correct remedy against a seizure decree is an opposition filed with the seizing judge within ten days, and only an appeal against the decision on that opposition is permissible, making the direct appeal premature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 278 cpv. 1 LEF, Art. 278 cpv. 3 LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Inadmissibility for Premature Direct Challenge to Seizure Order: che il 13 ottobre 1997 il pretore ha accolto la domanda decretando il sequestro del conto stipendio no. __________di spettanza di __________ presso la __________, in virtù dell'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to justify the rejection of the appeal with a brief motivation because it was found inadmissible.
This provision, which dictates the proper remedy (opposition) against the seizure order, justifies the finding that the appeal was inadmissible because premature.
This provision, which outlines the appeal path after opposition, supports the conclusion that the current recourse was premature.
These articles were cited in the preamble to the ruling, indicating the procedural framework for the cassation appeal.
This provision was cited for the assessment of costs of the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00124 · Lugano 5 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 ottobre 1997 presentato da
__________ patr. Dall’avv. __________ Contro
il decreto di sequestro 13 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna prolato a seguito dell’istanza 13 ottobre 1997 promossa da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il sequestro del conto stipendio no. __________
intestato al convenuto presso la __________, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 ottobre 1997 __________, presso il quale __________ ha lavorato in qualità di operaio agricolo, ha chiesto che venisse sequestrato il conto stipendio di cui a margine a garanzia del suo credito di fr. 1’560.- pari allo stipendio del mese di agosto 1997 versato al dipendente e di cui rivendica la restituzione;
che il 13 ottobre 1997 il pretore ha accolto la domanda decretando il sequestro del conto stipendio no. __________di spettanza di __________ presso la __________, in virtù dell'art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF;
che con il presente ricorso (di competenza di questa Camera a dipendenza del valore, ossia per gli art. 15 CPC e 17 LALEF), __________ è insorto contro il decreto pretorile 13 ottobre 1997 chiedendo l’annullamento del sequestro;
che contro il decreto di sequestro non è dato il rimedio del ricorso bensì quello dell’opposizione da proporre al giudice del sequestro nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF);
che è solo contro la decisione sull’opposizione che è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria (art. 278 cpv. 3 LEF);
che quindi il ricorso in esame, prematuro in quanto inoltrato prima che venisse prolata la relativa decisione sull’opposizione al sequestro, è inammissibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF pronuncia:
1. Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è irricevibile.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria