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16.1997.123 • TRAC TI 16.1997.123 Generato dall'IA

Employee v. Former Employer: Unpaid Wages, Default Judgment Appeal, and Notice of Service

Numero d'incarto 16.1997.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for unpaid salary, including for a thirteenth month's pay and overtime, and the lower court ruled in the employee's favor by default. The former employer appealed, arguing they could not attend the hearing due to mandatory building industry holidays, but the court rejected the appeal, reasoning that under established jurisprudence, service of a registered letter is effective upon the addressee's actual collection or, failing that, on the seventh day of postal retention, and it is the recipient's duty to ensure correspondence is received when absent from their domicile, thus the absence for holidays did not excuse non-appearance or justify restitution in integrum, and the appeal itself appeared untimely based on procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 137 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Employee v. Former Employer: Unpaid Wages, Default Judgment Appeal, and Notice of Service: The former employer appealed, arguing they could not attend the hearing due to mandatory building industry holidays, but the court rejected the appeal, reasoning that under established jurisprudence, service of a registered letter is effective upon the addressee's actual collection or, failing that, on the seventh day of postal retention, and it is the recipient's duty to ensure correspondence is received when absent from their domicile, thus the absence for holidays did not excuse non-appearance or justify restitution in integrum, and the appeal itself appeared untimely based on procedural deadlines.

Parole chiave

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arretrati di salario violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro obbligo di comparizione all'udienza pignoramento del salario tredicesima indennità di buonuscita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Used by the Chamber to reject the appeal with a brief justification without notifying the opposing party because it was manifestly unfounded.

art. 417 lett. e CPC

Cited in connection with costs, although the judgment ultimately states that costs are exempt.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00123 · Lugano 5 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 agosto 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 8 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza

24 giugno 1997 da

__________ rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’755.- oltre accessori a titolo di

pretese salariali oltre al rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE

no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 giugno 1997 __________, dopo aver lavorato alle dipendenze dello studio di ingegneria __________ in qualità di disegnatore di impianti di riscaldamento, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’755.- a saldo delle proprie pretese salariali per la tredicesima mensilità e per le ore supplementari prestate nel mese di novembre 1996;

che il pretore, con sentenza contumaciale 8 agosto 1997, ha accolto la domanda di causa;

che con atto ricorsuale 30 agosto 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio, fissato per l’8 agosto 1997, in quanto assente per le ferie dell’edilizia;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza

(1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia

466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);

che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

che l’assenza della convenuta per le ferie dell’edilizia non costituisce quindi una scusante e tantomeno può giustificare un’eventuale restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 CPC);

che in considerazione dell’esito del gravame, infondato in quanto non evidenzia nessun titolo di cassazione in particolare non quello della violazione del

diritto di essere sentita della ricorrente, si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività, verosimilmente non data se si considera che il termine di 10 giorni per ricorrere (art. 398 cpv. 1 CPC applicabile per il rinvio di cui all’art. 418 CPC) -non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 398 bis CPC)- sarebbe scaduto il 29 agosto 1997, ossia 10 giorni dopo la scadenza del termine di giacenza presso l’Ufficio postale di Lugano (19 agosto 1997), mentre il ricorso reca il timbro postale del 31 agosto 1997;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 30 agosto 1997 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria