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16.1997.122 • TRAC TI 16.1997.122 Generato dall'IA

Buyer's Failure to Prove Pre-existing Defect in Used Car Radio Sale

Numero d'incarto 16.1997.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought reimbursement for repairs to a used car radio purchased from the respondent, claiming defects in the remote control and buttons, but the lower court rejected the claim as the appellant failed to prove the defects existed at the time of sale or that any warranty had been provided. The court dismissed the appeal, finding that the grounds for cassation, including alleged violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous evaluation of evidence under Article 327 letter g CPC, were unsubstantiated because, in the sale of a used item where the seller disputed the defects and provided no warranty, the burden of proof rested on the buyer to demonstrate the pre-existing fault.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. a CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Buyer's Failure to Prove Pre-existing Defect in Used Car Radio Sale: The court dismissed the appeal, finding that the grounds for cassation, including alleged violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous evaluation of evidence under Article 327 letter g CPC, were unsubstantiated because, in the sale of a used item where the seller disputed the defects and provided no warranty, the burden of proof rested on the buyer to demonstrate the pre-existing fault.

Parole chiave

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garanzia per i difetti della cosa compratore difetti materiali onere della prova credito contestato compravendita con obbligo di montaggio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court explicitly cited these articles when rejecting the appeal for cassation.

art. 148 CPC

This article concerning costs was cited in the preamble to the operative part of the decision.

LTG

This law (presumably Cantonal Law on Court Organization) regarding costs was cited in the preamble to the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00122 · Lugano 23 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 ottobre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 8 settembre 1997 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa

civile inappellabile promossa con istanza 29 maggio 1996 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 264.-, domanda respinta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 maggio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 264.- corrispondenti alle spese sostenute per la riparazione di un comando a distanza e per la sostituzione dei tasti di un’autoradio d’occasione vendutagli nel mese di gennaio 1996 dal convenuto al prezzo concordato di fr. 400.-;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver fornito un apparecchio regolarmente funzionante;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato che l’apparecchio vendutogli presentava dei difetti già al momento del suo acquisto;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC. il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato le garanzie fornite dal venditore in merito al perfetto funzionamento dell’autoradio e di tutti i suoi componenti, tra i quali il comando a distanza;

che per quanto attiene al titolo di cassazione dell’incompetenza di cui all’art. 327 lett. a CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi non prevalendosi di nessun caso di incompetenza previsto da questo disposto (per materia, per valore o territoriale);

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella concreta fattispecie il ricorrente non dimostra che nella sentenza del primo giudice sia ravvisabile il motivo di cassazione invocato;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la sentenza del primo giudice, che ha respinto la sua pretesa mancando la prova del difetto, rispettivamente dell’esistenza di una garanzia in tal senso da parte del venditore, non è infatti arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie, dalle quali va detto non è emerso nulla a sostegno della tesi dell’istante;

che trattandosi della compravendita di un articolo d’occasione, incombeva all’istante provare che l’autoradio vendutagli, in particolare il comando a distanza, non funzionava e che il convenuto aveva fornito esplicite garanzie in proposito;

che siffatte prove si imponevano perché il convenuto contesta l’esistenza dei difetti lamentati dall’istante e perché nel suo annuncio egli non ha fornito nessun tipo di garanzia;

che, per quanto riguarda la regolarità del contradditorio, davanti al giudice di pace ogni parte può essere rappresentata da persona che il giudice stesso ritenga capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64 bis cpv. 3 CPC);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura chiaramente appelattoria, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 21 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria