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16.1997.120 • TRAC TI 16.1997.120 Generato dall'IA

Appeal of Default Judgment Due to Incorrect Hearing Notice

Numero d'incarto 16.1997.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court judgment that granted an opposing party payment for vehicle repair services because the appellant failed to appear for the hearing, which resulted in a default ruling against them. The appellate court found that the initial court incorrectly scheduled the hearing for a date preceding the date listed in the summons due to a probable transcription error, which prevented the appellant from participating in the proceedings and thus violated their constitutional right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal, nullified the lower court's decision and all subsequent procedural acts, and remanded the case for a new hearing after reconvening the parties.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 327 segg. CPC; Appeal of Default Judgment Due to Incorrect Hearing Notice: The appellate court found that the initial court incorrectly scheduled the hearing for a date preceding the date listed in the summons due to a probable transcription error, which prevented the appellant from participating in the proceedings and thus violated their constitutional right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal, nullified the lower court's decision and all subsequent procedural acts, and remanded the case for a new hearing after reconvening the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
audizione delle parti contumacia di una parte citazione a comparire interpretazione della sentenza diritti procedurali impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 segg. CPC

The provisions cited for the ruling, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the lower court's decision.

Art. 332 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning and implicitly used in order 1 to justify sending the case back to the lower court for a new judgment.

Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning and implicitly used in order 1 to justify the nullity of procedural acts leading to the appeal being accepted.

Art. 142 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the mandatory review of procedural nullity, supporting the decision to accept the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00120 · Lugano 30 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1°ottobre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’510.30 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 settembre 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’510.30 a saldo della fattura 26 giugno 1997 (doc. B) emessa per lavori di manutenzione e riparazione eseguiti sulla vettura di quest’ultima;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la convenuta non ha contestato la pretesa avversaria non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha concluso all’accoglimento dell’istanza;

che con scritto 1°ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio dolendosi di non aver potuto partecipare al contraddittorio in quanto fissato per una data successiva a quella dell’emanazione della sentenza pretorile;

che la censura ricorsuale merita accoglimento;

che infatti, con ordinanza

5 settembre 1997 il pretore ha citato le parti a comparire il 23 ottobre 1997 per la discussione dell’istanza sennonché, per un verosimile errore di trascrizione nell’agenda della pretura, l’udienza ha avuto luogo il 23 settembre 1997 senza che nessuna delle parti sia comparsa;

che a dipendenza di quest’errore, la convenuta non è stata posta in grado di partecipare alla discussione dell’istanza, ciò che configura una violazione del suo diritto di essere sentita (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1);

che l’art. 327 lett. e CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.);

che per questo motivo, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte

contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 23 ottobre 1997 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

che pertanto, in virtù dell’art.

332 cpv. 2 CPC, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 1° ottobre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria