Insurance Entity v. Employer (Attorney Illness and Right to Hearing)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insurance entity sued an employer to recover unemployment benefits paid to a former employee for June and July 1997, alleging the employer was liable for wages during that period, and a lower court granted the claim based on uncontested evidence due to the employer's non-appearance. The higher court upheld the appeal, reasoning that the employer's lawyer's documented illness on the day of the hearing, communicated promptly that morning, constituted a grave and timely reason for postponement under procedural rules, making the lower court's decision to proceed an excessive formalism that violated the employer's right to be heard, thus warranting the original judgment's annulment and remand for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 136 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg; Insurance Entity v. Employer (Attorney Illness and Right to Hearing): The higher court upheld the appeal, reasoning that the employer's lawyer's documented illness on the day of the hearing, communicated promptly that morning, constituted a grave and timely reason for postponement under procedural rules, making the lower court's decision to proceed an excessive formalism that violated the employer's right to be heard, thus warranting the original judgment's annulment and remand for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the basis for admitting the appeal due to the violation of the right to be heard.
This provision is cited along with Art. 327 in the reasoning leading to the judgment.
This general reference covers the procedural basis for the cassation appeal that was accepted.
Cited in the reasoning to qualify the appeal as a cassation appeal, although not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning to qualify the appeal as a cassation appeal, although not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning to discuss the request for postponement due to illness, although not explicitly in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00119 · Lugano 5 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 27 agosto 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’152.-, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 27 agosto 1997 la __________, presso la quale è affiliato __________ che ha lavorato alle dipendenze di __________ dal 22 aprile 1997 sino al 1° giugno 1997, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere la rifusione dell’importo di fr. 4’152.- pari alle indennità di disoccupazione versate al lavoratore per i mesi di giugno e luglio 1997, periodo durante il quale egli avrebbe dovuto percepire il salario dalla convenuta;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte delle pretese fatte valere in giudizio;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;
che con scritto 24 ottobre 1997 la controparte ribadisce il benfondato delle sue pretese;
che l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che tra i motivi gravi enumerati all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso concreto il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha attestato mediante certificato 6 ottobre 1997;
che la richiesta di rinvio dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n.
2 ad art. 136);
che nella concreta fattispecie, la comunicazione telefonica effettuata la mattina del
6 ottobre 1997 (data prevista per l’udienza) dal __________ per informare la pretura circa l’impossibilità per l’avv. __________ di partecipare al contraddittorio causa malattia, deve implicitamente essere trattata quale domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136 CPC;
che poichè la malattia del patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore 10.00- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;
che in queste circostanze la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;
che a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinchè proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti per il contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
III.
Intimazione a:
– __________;
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria