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16.1997.117 • TRAC TI 16.1997.117 Generato dall'IA

Employer Appeal Upheld Due to Ex Parte Judgment Following Counsel's Illness

Numero d'incarto 16.1997.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer appealed a lower court decision that awarded an employee salary claims totaling a specific amount, based on documentation presented by the employee and uncontested because the employer failed to appear for the proceedings. The appellate court upheld the appeal, reasoning that the lower court erred by proceeding without the defendant because the defendant's counsel had provided timely notification of an inability to attend due to illness, which constitutes a serious reason warranting a request for postponement under procedural rules, making the lower court's decision to proceed an excessive formalism that violated the right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 136 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 13 LOG; Employer Appeal Upheld Due to Ex Parte Judgment Following Counsel's Illness: The appellate court upheld the appeal, reasoning that the lower court erred by proceeding without the defendant because the defendant's counsel had provided timely notification of an inability to attend due to illness, which constitutes a serious reason warranting a request for postponement under procedural rules, making the lower court's decision to proceed an excessive formalism that violated the right to be heard.

Parole chiave

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diritto di essere sentito notificazione della decisione decisione incidentale impugnabile licenziamento abusivo sentenze interpretative norme di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

This article provided the basis for the cassation appeal to be accepted and the contested decision to be annulled due to a violation of the right to be heard.

art. 417 lett. e CPC

This article was cited along with Art. 327 in the final decision-making preamble.

art. 15 CPC

This procedural article was cited in the reasoning to qualify the appeal as a cassation appeal, which is implicit in the application of procedural rules in the dispositive.

art. 13 LOG

This procedural article was cited in the reasoning to qualify the appeal as a cassation appeal, which is implicit in the application of procedural rules in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00117 · Lugano 5 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi, e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da

__________ patr. dall’avv. __________ Contro

la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’040.90 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

che __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di aiuto cucina presso il __________ dall’1° novembre 1995 sino al 31 luglio 1997;

che con istanza 19 settembre 1997 la lavoratrice ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte di un maggior salario rispetto a quello pattuito;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;

che con osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che tra i motivi gravi enumerati all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso concreto il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha attestato mediante certificato 6 ottobre 1997;

che la richiesta di rinvio dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n.

2 ad art. 136);

che nella concreta fattispecie, la comunicazione telefonica

-esplicitamente ammessa dalla controparteeffettuata la mattina del 6 ottobre 1997 (data prevista per l’udienza) dal __________ per informare la pretura circa l’impossibilità per l’avv. __________ di partecipare al contraddittorio causa malattia, deve implicitamente essere trattata quale domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136 CPC;

che poichè la malattia del patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore 10.30- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;

che in queste circostanze la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;

che a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinchè proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti per il contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

III.

Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria