Appellant v. Respondents: Late Appeal of Default Judgment Based on Registered Mail Notification Rule
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a default judgment from the lower court that had awarded the respondents the claimed balance of professional fees. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that according to established jurisprudence for notifications via registered mail where the addressee does not retrieve the item, notification is legally deemed to occur on the seventh and final day of postal retention, and the mandatory twenty-day period for appeal had expired long before the appeal was lodged, meaning the appellant was responsible for monitoring correspondence at their registered domicile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 cpv. 1 CPC, Art. 133 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appellant v. Respondents: Late Appeal of Default Judgment Based on Registered Mail Notification Rule: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that according to established jurisprudence for notifications via registered mail where the addressee does not retrieve the item, notification is legally deemed to occur on the seventh and final day of postal retention, and the mandatory twenty-day period for appeal had expired long before the appeal was lodged, meaning the appellant was responsible for monitoring correspondence at their registered domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for the deadline that was missed, leading to the appeal being declared late (though the explicit reference in the dispositive is missing, this provision dictates the timeliness that resulted in the inadmissibility order in point 1).
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to reject the appeal based on inadmissibility without further notification to the counterparty.
Cited in the preamble to the orders as the legal basis for imposing costs on the appellant in point 2.
Cited in the preamble to the orders as the legal basis for imposing costs on the appellant in point 2.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00113 · Lugano 5 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 16 ottobre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1996 da
__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 5’184.80 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 dicembre 1996 gli avvocati __________ - hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’184.80 a saldo della nota professionale emessa l’8 maggio 1995 (doc. D) per le loro prestazioni a favore del convenuto;
che il pretore, con sentenza contumaciale 27 giugno 1997, ha accolto la domanda di causa;
che con atto ricorsuale 15 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di
20 giorni;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza
(1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia
466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF113 Ib 89);
che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, regolarmente notificata mediante invio raccomandato n. __________, è giunta all’Ufficio postale di __________ -luogo di domicilio del ricorrente come accertato da questa Camerail 1° luglio 1997 dove è rimasta in giacenza sino al 17 luglio 1997 per poi essere rinviata al mittente;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data del timbro postale 16 ottobre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni, pur considerando il termine di giacenza di 7 giorni e le ferie estive (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), era ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la citazione all’udienza, che il ricorrente sostiene non aver ricevuto, gli è stata regolarmente notificata una prima volta al suo indirizzo in __________ e, in un secondo tempo, mediante invio raccomandato no. __________ al suo domicilio a __________ dove gli è stata pure notificata la sentenza dedotta in cassazione, ragione per la quale il ricorrente non può che addebitare a sé stesso la mancata conoscenza del contenuto di questi atti giudiziari notificati secondo i dettami di legge;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 15 ottobre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria