Appeal Voided for Failure to State Grounds for Cassation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision which awarded the plaintiff partial compensation for legal costs and moral damages resulting from the defendant's creation and dissemination of a racist and intimidating flyer falsely attributing authorship to the plaintiff, constituting repeated slander and insult. The appellate court declared the appeal void because the appellant failed to meet the statutory requirements for a valid appeal by omitting specific factual or legal grounds for cassation, instead merely justifying their past conduct and highlighting financial difficulties, thus precluding the court from identifying any grounds for annulling the challenged judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Voided for Failure to State Grounds for Cassation: The appellate court declared the appeal void because the appellant failed to meet the statutory requirements for a valid appeal by omitting specific factual or legal grounds for cassation, instead merely justifying their past conduct and highlighting financial difficulties, thus precluding the court from identifying any grounds for annulling the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null because it did not meet the procedural requirements for a cassation appeal.
Cited as the basis allowing the court to reject the appeal with brief reasoning without notification to the opposing party.
Cited as the provision making Art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.
General citation regarding the procedure for appeals considered by the court.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00112 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da
__________ Contro
la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da
__________ Patr. dall’avv. dott. __________ con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a
fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 30 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante;
che con atto ricorsuale 2 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le sue precarie condizioni finanziarie;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 2 ottobre 1997 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria