Freight Charge Dispute Over Delayed International Transport
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party providing international transport services sued for outstanding freight charges, having delivered the goods after three weeks despite the recipient claiming a two to three-day delivery expectation based on advertising material. The lower court upheld the claim, finding that the contract was concluded and the defendant failed to prove any actual damages resulting from the delay, thus rejecting the defense based on non-performance. The appellate court confirmed this decision, reasoning that for an exception of non-performance under transport law to be valid, the parties must have explicitly agreed upon a delivery deadline, and the defendant failed to prove such a binding term, rendering the delay insufficient to justify withholding payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 440 CO, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Freight Charge Dispute Over Delayed International Transport: The lower court upheld the claim, finding that the contract was concluded and the defendant failed to prove any actual damages resulting from the delay, thus rejecting the defense based on non-performance. The appellate court confirmed this decision, reasoning that for an exception of non-performance under transport law to be valid, the parties must have explicitly agreed upon a delivery deadline, and the defendant failed to prove such a binding term, rendering the delay insufficient to justify withholding payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the grounds for the cassation appeal, which was ultimately rejected.
Cited to declare the appellant's argument regarding essential error inadmissible.
Cited in the preamble to the final orders concerning the allocation of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00107 · Lugano 5 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 agosto 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’524.40 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 8 agosto 1997 la __________ ditta che si occupa del trasporto internazionale di merci, ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’524.40 corrispondenti ai costi sostenuti per il trasporto e la consegna di merce all’__________ di
__________ su incarico di quest’ultima.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria lamentando la carente esecuzione del mandato ad opera dell’istante poiché anziché consegnare la merce entro 3 giorni, essa l’ha consegnata dopo 3 settimane.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto ai sensi degli art. 440 segg. CO, ritenuto che la convenuta non ha fatto valere nessun danno derivante dal ritardo dell’istante nella consegna della merce per la quale aveva prospettato un termine di 2-3 giorni, ha accolto l’istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente ritiene arbitraria la sentenza pretorile per il fatto che il primo giudice non avrebbe dedotto dal ritardo dell’istante nella consegna della merce un caso di inadempimento del contratto, con conseguente suo esonero dal pagamento della pretesa avversaria.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Alla luce dei criteri sopra esposti la sentenza impugnata non può essere considerata arbitraria.
Infatti, posto che il perfezionamento del contratto di trasporto si ha con la consegna della merce (Stähelin in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO) -prestazione alla quale l’istante ha indubbiamente fatto fronteun’eventuale eccezione di inadempimento del contratto sarebbe proponibile unicamente nel caso in cui le parti avessero stabilito un termine per la consegna. In concreto la convenuta non ha provato simile pattuizione, non bastando a tal fine il richiamo al generico contenuto dello scritto 29 marzo 1996 (doc. 4) nel quale l’istante pubblicizza i suoi servizi proponendo un termine di consegna “generalmente in 2-3 giorni”. Mancando la prova dell’inadempimento, la convenuta non può quindi validamente opporsi al pagamento della richiesta mercede.
6. In questa sede la ricorrente invoca l’errore essenziale: l’eccezione è irricevibile in virtù dell’art.
321 CPC.
7. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50.-
fr. 120.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria