Printing Invoice Dispute and Appeal Dismissal for Procedural Defect
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn initial lawsuit sought payment of a balance due on a printing material invoice, which the defendant countered by claiming full settlement based on an agreed-upon payment of a lower amount that fully liquidated the debt, leading the lower court to reject the claim after finding the settlement agreement valid and the payment completed. The appellate court, however, dismissed the subsequent appeal as null because the appellant failed to state specific grounds for cassation—instead improperly introducing a justification for a prior, erroneous credit note—thereby failing to raise any actionable challenge against the lower court's factual findings or legal applications as required by procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Printing Invoice Dispute and Appeal Dismissal for Procedural Defect: The appellate court, however, dismissed the subsequent appeal as null because the appellant failed to state specific grounds for cassation—instead improperly introducing a justification for a prior, erroneous credit note—thereby failing to raise any actionable challenge against the lower court's factual findings or legal applications as required by procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected as null based on this procedural rule concerning insufficient grounds.
Cited as the basis allowing the Court to reject the appeal with a brief justification (due to inadmissibility/manifest groundlessness).
Cited as the procedural link applying article 313 bis CPC to the appeal for cassation procedure.
Cited in the closing section concerning the imposition of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00105 · Lugano 3 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 26 settembre 1997 presentato da
__________ Contro
la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chesto il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 26 luglio 1996 per la fornitura di materiale di stampa a quest’ultimo (doc. G);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente saldato la pretesa avversaria con il pagamento, concordato tra le parti (doc. O), di fr. 4’500.- (doc. 1);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un accordo circa la liquidazione della fattura 26 luglio 1996 con il pagamento a saldo di fr. 4’500.-, versati dal convenuto il 4 novembre 1996, ha respinto l’istanza;
che con atto ricorsuale 26 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 settembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione impugnata relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- l’errore da lei commesso nella redazione del suo scritto e relativo nota di credito 25 ottobre 1996 (doc. O), ove ha erroneamente quantificato in fr. 4’500.- il suo credito residuo anziché in fr. 6’500.-;
che quindi, poiché di fatto nessun rimprovero viene mosso all’operato del primo giudice, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, vanno poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria