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16.1997.103 • TRAC TI 16.1997.103 Generato dall'IA

Sales Representative Unpaid Commissions Appeal Voided for Procedural Defects

Numero d'incarto 16.1997.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual who had sued their former employer, the owner of a company where they worked as a sales representative, for unpaid commissions and a percentage of a subordinate's business turnover had their initial claim upheld by the lower court, but the subsequent appeal was deemed void because the appellant failed to present specific grounds of fact or law supporting the cassation request as required, improperly introducing new evidence and factual arguments not raised below, preventing the appellate court from assessing the judgment against the grounds for annulment stipulated in the procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 327 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Sales Representative Unpaid Commissions Appeal Voided for Procedural Defects: che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Parole chiave

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vizio di procedura lavoro non remunerato motivi di cassazione motivazione di fatto cifra d'affari pratiche commerciali sleali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

Cited as a basis for declaring the appeal null (Order 1).

art. 417 lett. e CPC

Cited in the preamble to the orders, likely regarding costs or procedure, although Order 2 exempts from taxes and costs.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders, concerning the general rules for cassation appeals.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00103 · Lugano 26 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 15 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 13 agosto 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.50 oltre al 5% della cifra

d’affari ottenuta dal suo collaboratore nonchè gli interessi di mora, domande accolte

dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della ditta __________ presso la quale ha svolto l’attività di rappresentante addetto alla vendita, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.50 corrispondenti alle provvigioni di sua spettanza oltre al 5% della cifra d’affari conseguita dal suo collaboratore __________ nell’ultimo mese di attività, il tutto conformemente a quanto pattuito tra le parti sulla base del contratto di lavoro di cui al doc. D;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza riconoscendo all’istante l’importo di fr. 2’904.50 a titolo di provvigioni e fr. 510.- quale partecipazione alla cifra d’affari ottenuta dal suo collaboratore;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando l’accoglimento della pretesa avversaria;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art.

321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;

che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in ogni caso il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente propone (ovviamente per la prima volta in sede giudiziaria) la sua versione dei fatti, confortati dal conteggio delle spettanze salariali dell’istante;

che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato sulla base di quelli esaustivamente previsti dall’art. 327 CPC;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

- __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria