Execution Opposition Dismissal and Tax Prescription Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a lower court decision that rejected the final dismissal of an opposition to an execution proceeding initiated for the recovery of municipal tax arrears from 1986, where the lower court had dismissed the claim based on its own finding of prescription. The appellate court upheld the appeal, reasoning that in summary proceedings for the final dismissal of opposition, the judge must verify the executory nature of the title but, unlike in private law, generally cannot examine the defense of prescription ex officio unless it is an absolute prescription, because the prescriptive period for tax claims (under the relevant former statute) was subject to interruption, which requires the debtor to raise the objection; consequently, the lower court erred in applying substantive law by considering the prescription when it was not raised by the debtor, and the appellate court granted the appeal, annulling the prior judgment and ordering the definitive rejection of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 231 cpv. 1 vLT, Art. 231 cpv. 3 vLT; Execution Opposition Dismissal and Tax Prescription Defense: The appellate court upheld the appeal, reasoning that in summary proceedings for the final dismissal of opposition, the judge must verify the executory nature of the title but, unlike in private law, generally cannot examine the defense of prescription ex officio unless it is an absolute prescription, because the prescriptive period for tax claims (under the relevant former statute) was subject to interruption, which requires the debtor to raise the objection; consequently, the lower court erred in applying substantive law by considering the prescription when it was not raised by the debtor, and the appellate court granted the appeal, annulling the prior judgment and ordering the definitive rejection of the opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court judgment, which was based on an erroneous application of material law, specifically Art. 81 cpv. 1 LEF, was overturned.
These procedural articles govern the scope and procedure for the cassation appeal that the court accepted.
This article governs the allocation of procedural costs for the decision made by the court.
This provision governs the allocation of costs (specifically the court fee) in enforcement proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00101 · Lugano 21 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da
__________ rappr. dal __________ contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta
comunale 1986 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. G);
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante;
che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principiol’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di __________ /A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);
che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);
che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art.
81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128);
che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa sede, non richieste,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I.
Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è accolta.*
*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione*
*interposta da __________ i al PE no. __________ dell’UE di*
*Lugano.*
*2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte*
*istante, deve essere posta a carico della convenuta con*
*l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.*
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria