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16.1997.100 • TRAC TI 16.1997.100 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Tax Enforcement Prescription in Opposition Proceeding)

Numero d'incarto 16.1997.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding initiated to recover municipal taxes and accrued interest, presenting a final tax assessment as the executive title, but the lower court dismissed the request by ruling that the tax debt had prescribed. The appellate court accepted the creditor's appeal, reasoning that in summary proceedings for the definitive rejection of opposition, the judge must examine the executive title's validity ex officio, but the exception of prescription, relating to a claim subject to interruption and suspension, must generally be raised by the debtor and cannot be considered by the judge on their own motion, thus finding the lower court erred in law by examining the prescription ex officio and replacing the decision to reject the initial claim, thereby granting the definitive rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 142 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 231 cpv. 1 vLT, Art. 231 cpv. 3 vLT; Creditor v. Debtor (Tax Enforcement Prescription in Opposition Proceeding): The appellate court accepted the creditor's appeal, reasoning that in summary proceedings for the definitive rejection of opposition, the judge must examine the executive title's validity ex officio, but the exception of prescription, relating to a claim subject to interruption and suspension, must generally be raised by the debtor and cannot be considered by the judge on their own motion, thus finding the lower court erred in law by examining the prescription ex officio and replacing the decision to reject the initial claim, thereby granting the definitive rejection of the opposition.

Parole chiave

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esecuzione per debiti debito fiscale opposizione procedura di tassazione fiscale prescrizione esecuzione della sentenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 142 CO
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett.
Art. 80 LEF
Art. 81 cpv. 1 LEF
The court determined that the lower court erred in applying this article by examining the prescription exception ex officio.
Art. 231 cpv. 1 vLT
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
Art. 231 cpv. 3 vLT
che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag.
Art. 332 cpv. 2 CPC
The court applied this provision to decide the merits of the case after accepting the appeal.
Art. 269 vLT
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

The court determined that the lower court erred in applying this article by examining the prescription exception ex officio.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble as the basis for reviewing the cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited in the preamble for determining costs.

TarLEF

Cited in the preamble regarding costs (impliedly covering costs/fees for the appeal stage).

art. 332 cpv. 2 CPC

The court applied this provision to decide the merits of the case after accepting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00100 · Lugano 21 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da

__________ rappr. dal __________ contro

la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta

comunale 1985 oltre interessi e accessori;

che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. F);

che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante;

che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;

che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;

che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principiol’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di Ponte Tresa/A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);

che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);

che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art.

81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;

che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;

che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;

che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128);

che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa sede, non richieste,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

dichiara:

I.

Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione*

*interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di*

*Lugano.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte*

*istante, deve essere posta a carico della convenuta con*

*l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.*

II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria