Third-Party Property Claim Overturned Due to Insufficient Proof of Ownership in Seizure Contest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA third party initiated a property claim action to contest the seizure of movable assets from a debtor's apartment, asserting ownership based on a transfer to cover a loan, with the goods subsequently left for the debtor's use under a loan-for-use agreement. The appellate court overturned the lower court's decision, which had accepted the claim based on witness testimony, reasoning that the third party failed to provide certain proof of ownership, as required under the burden of proof, and that the interested testimony of the claimant and the debtor was insufficient to overcome the presumption of ownership held by the possessor (the debtor) when the evidence was not corroborated by other objective facts, such as proof of payment for the items or the underlying loan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 930 cpv. 1 CC, Art. 107 cpv. 5 LEF, Art. 8 CC, Art. 90 CPC; Third-Party Property Claim Overturned Due to Insufficient Proof of Ownership in Seizure Contest: The appellate court overturned the lower court's decision, which had accepted the claim based on witness testimony, reasoning that the third party failed to provide certain proof of ownership, as required under the burden of proof, and that the interested testimony of the claimant and the debtor was insufficient to overcome the presumption of ownership held by the possessor (the debtor) when the evidence was not corroborated by other objective facts, such as proof of payment for the items or the underlying loan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governed the basis for accepting the appeal for cassation.
Cited as the basis for allocating costs and legal fees to the losing party.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00001 · Lugano 23 luglio 1997/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 dicembre 1996 presentato da
__________ (patr. dall’avv. __________) contro
la sentenza 18 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 luglio 1995 da
__________ (patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni oggetto del pignoramento no. __________ eseguito dall’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Il 10 ottobre 1993 l’UE di Lugano ha eseguito presso l’apparta-mento di __________ il pignoramento di vari beni mobili per un valore stimato dallo stesso UE di fr. 5’000.-. Il pignoramento è stato richiesto da __________ creditrice nei confronti di __________ dell’importo di fr. 5’789.35.
Con istanza 7 luglio 1995, nel termine fissatogli dall’UE di Lugano, __________ ha promosso nei confronti di __________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 LEF rivendicando il suo diritto di proprietà sui i beni menzionati nel verbale di pignoramento. A comprova del suo diritto egli ha sostenuto che questi beni gli erano stati ceduti da __________ a parziale copertura di un prestito di DM 21’500.- fatto a quest’ultima nel 1992, ma in seguito lasciati in uso a titolo di comodato alla debitrice, sua cognata.
__________ si è opposta alla pretesa avversaria contestando la prova da parte dell’istante del suo diritto di proprietà.
2. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione testimoniale di __________, ha concluso all'accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il diritto di proprietà dell’istante sui beni rivendicati e pignorati presso l’abitazione della debitrice.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per aver concluso alla prova da parte dell’i-stante del suo diritto di proprietà sui beni pignorati presso __________, che ne è presunta proprietaria in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC.
Con osservazioni 31 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Nell’ambito dell’esecuzione di un pignoramento, se i beni pignorati sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107 cpv. 5 LEF).
L’onere della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante in applicazione del principio generale di cui all’art. 8 CC (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta infatti a quest’ultimo provare, “de façon certaine”, di essere proprietario della cosa pignorata (BlSchK 1985 pag. 24).
Controversa nel caso di specie è proprio la questione di sapere se l’istante ha provato il suo diritto di proprietà sui beni che al momento del pignoramento si trovavano nell’appartamento della debitrice, e quindi nella sfera di possesso immediata di quest’ultima.
La presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402).
A comprova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati l'istante ha richiamato, oltre alla sua dichiarazione di cui al doc. B, la deposizione testimoniale di __________.
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, queste risultanze non permettono di ritenere provato –né provato con sufficiente certezza– il diritto dell’istante.
Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime infatti il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da dimostrare, ciò a maggior ragione quando come in concreto ci si troverebbe confrontati all’impossibilità oggettiva per il creditore di tutelare i suoi diritti qualora si dovessero considerare sufficienti ai fini della prova del diritto di proprietà del terzo rivendicante le sue dichiarazioni oppure quelle del debitore della pretesa litigiosa. Per poter attribuire un valore probatorio a queste dichiarazioni, rese da persone interessate all’esito della lite, è necessario che queste siano confortate da altre emergenze processuali, ciò che non è stato il caso in concreto. Infatti, l’istante, contrariamente a quanto sostenuto nel suo allegato di osservazioni nel quale ha richiamato un’inesistente ricevuta, non ha provato di aver pagato i beni pignorati né tantomeno ha dimostrato di aver prestato la somma di DM 21’500.- alla cognata.
Di fronte a simili carenze probatorie la decisione del primo giudice dev’essere annullata.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
6.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I.
Il ricorso 30 dicembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare*
*dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere*
*alla controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili.*
II.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l'obbligo di rifondere alla ricorrente l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria