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16.1996.98 • TRAC TI 16.1996.98 Generato dall'IA

Owner v. Former Occupant: Reversal of Damage Compensation for Balcony Blinds

Numero d'incarto 16.1996.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court considered an appeal against a lower court decision that awarded the property owner compensation of 1,200 monetary units from the former gratuitous occupant for allegedly damaged balcony blinds resulting from improper use during occupancy. The appellate court overturned the initial judgment because the finding of damage and the causal link to the occupant's fault were based insufficiently on the evidence, specifically citing a municipal expert report that relied on mere assumption rather than specialized criteria to attribute "incorrect use." The court reasoned that the party claiming damages bears the burden of proving the breach of contract, the extent of the prejudice, and the causal connection, which had not been met, rendering the initial decision an arbitrary application of equity rather than a correct assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 305 CO, Art. 97 CO, Art. 306 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC; Owner v. Former Occupant: Reversal of Damage Compensation for Balcony Blinds: The appellate court overturned the initial judgment because the finding of damage and the causal link to the occupant's fault were based insufficiently on the evidence, specifically citing a municipal expert report that relied on mere assumption rather than specialized criteria to attribute "incorrect use." The court reasoned that the party claiming damages bears the burden of proving the breach of contract, the extent of the prejudice, and the causal connection, which had not been met, rendering the initial decision an arbitrary application of equity rather than a correct assessment of the evidence.

Parole chiave

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quantificazione del danno apprezzamento arbitrario delle prove indennità di utilizzazione responsabilità del conduttore decisione motivata interpretazione della sentenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Used to grant the appeal and decide the case in the cassation instance.

art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for the appeal procedure being governed by these articles.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the operative part as the basis for the decision on costs.

LTG

Cited in the preamble to the operative part as the basis for the decision on costs (referring to cantonal law regarding costs).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00098 · Lugano 16 maggio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1996 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1995 da

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’200.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Dall’estate 1992 sino alla fine di agosto 1995 __________ ha occupato, a titolo gratuito, un appartamento di proprietà del marito a __________riconsegnandolo -a dire del proprietarioin uno stato di incuria generale, con particolare riferimento alle tende da balcone irrimediabilmente danneggiate a causa di un uso non conforme delle stesse.

Con istanza 21 settembre 1995 __________ ha quindi convenuto in causa la moglie al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’200.-, importo necessario alla sostituzione delle due tende in discussione. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il danno fatto valere in causa nonché la sua eventuale responsabilità, negando in particolare l’addebito circa un uso improprio delle tende.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato sia il danno che la responsabilità della convenuta, dipendente da un errato utilizzo delle tende in questione.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’utilizzo da lei fatto delle tende dell’istante.

Con osservazioni 24 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.

8 CC).

Le norme sul contratto di comodato pongono a carico del comodatario l’obbligo di restituire la cosa dopo essersene servito (art. 305 CO) e, se questa presenta dei difetti da lui cagionati, di risarcirli sulla base dell’art. 97 CO (Schärer in Comm. di Basilea, 1996, n. 14 ad art 306 CO).

In quest’ultima ipotesi, spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,

8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.).

6. Nel caso concreto l’unico elemento istruttorio è il rapporto di constatazione del perito comunale di __________, arch. __________ (doc. D), che tuttavia non può essere considerato alla stregua di un parere peritale poiché non fa capo a criteri scientifici o comunque specialistici che superino la comune esperienza.

Riferendo di una “presenza di usura (linea scura) arretrata rispetto al normale totale avvolgimento” il perito fa una constatazione attribuendo all’utente della tenda un “utilizzo scorretto” (risposta 7). Sennonché deve essere puntualizzato:

che nessuna testimonianza, nemmeno quella (eventuale) dello stesso perito, attestano quell’utilizzo scorretto che l’arch. __________ può solo presumere;

che la fotografia no. 9, allegata al rapporto in esame, dà un’idea della descritta linea scura delle tende da sole, ma non prova che la linea scura visibile sulle tende oggetto della lite sia dovuta al preteso uso scorretto attribuito alla convenuta, già perché la stessa riproduzione fotografica non mostra lo stato della altre tende da sole dell'immobile (che appaiono completamente avvolte) come oggetti di riferimento e di paragone.

In queste condizioni la decisione impugnata appare in manifesto contrasto con la carenza di prove sulla pretesa errata e negligente manutenzione delle tende da sole, riconosciuta dal primo giudice a carico della convenuta; essa, in particolare, dà l’impressione di rappresentare piuttosto una soluzione di equità (art. 4. CC), possibilità che il legislatore non ha previsto per i casi in cui una parte non fa fronte, negligentemente, al proprio onere probatorio.

7. In tal senso e in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC il ricorso dev’essere accolto e la vertenza decisa in questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 150.- e le spese, da*

*anticipare dall’istante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.*

*.* II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 40.-

fr. 120.-

anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico __________, che verserà inoltre alla controparte la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria