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16.1996.97 • TRAC TI 16.1996.97 Generato dall'IA

Procedural Transfer of Debt Dispute Initiation

Numero d'incarto 16.1996.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court upheld an opposition to the provisional suspension of an objection raised against an enforcement order for a construction debt, prompting the debtor to file a submission indicating an intention not to appeal the lower court's decision but rather to initiate a debt dispute procedure as previously reserved. The appellate court reasoned that since the party explicitly reserved the right to pursue a debt dispute and declared no intent to appeal the initial decision, the received submission, which outlined the intent to pursue the subsequent debt dispute process, must be returned to the lower court for proper instruction, including serving the debt dispute request on the opposing party and scheduling a hearing according to procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 291 segg. CPC; Procedural Transfer of Debt Dispute Initiation: The appellate court reasoned that since the party explicitly reserved the right to pursue a debt dispute and declared no intent to appeal the initial decision, the received submission, which outlined the intent to pursue the subsequent debt dispute process, must be returned to the lower court for proper instruction, including serving the debt dispute request on the opposing party and scheduling a hearing according to procedural rules.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo decisioni incidentali diritto al ritorno audizione delle parti esecuzione sospensione provvisionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 291 segg. CPC

The court ordered the case file to be returned to the lower court for further instruction based on these procedural articles.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00097 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire sullo scritto 7 agosto 1996 di

__________

nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 20 giugno 1996 da

__________

e decisa con sentenza 29 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 29 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 accogliendo l’istanza 20 giugno 1996 inoltrata dall’impresa di costruzioni __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 3’100.- oltre accessori a saldo di pretese dell’istante per l’esecuzione dei progetti di costruzione della casa del convenuto;

che con scritto del 7 agosto 1996 __________ ha manifestato di volersi opporre alla domanda di rigetto dell’opposizione spiegandone i motivi, così come anticipato al contraddittorio in occasione del quale egli si era espressamente riservato la possibilità di indicare le ragioni a sostegno della propria contestazione della pretesa avversaria in una successiva procedura di disconoscimento del debito (cfr. verbale 29 luglio 1996);

che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile, bensì intende, così come chiaramente suggeritogli in occasione dell’udienza di discussione e come appare dallo stesso verbale, proporre un’istanza di disconoscimento del debito;

che di conseguenza lo scritto 7 agosto 1996 va ritornato alla Pretura di Lugano affinché abbia ad istruire la causa ai sensi degli art. 291 segg. CPC, intimando l’istanza alla controparte e citando le parti alla discussione,

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Lo scritto 7 agosto 1996 __________ viene ritornato alla Pretura di Lugano ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria