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16.1996.92 • TRAC TI 16.1996.92 Generato dall'IA

Appeal Struck for Failure to Pay Judicial Costs

Numero d'incarto 16.1996.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A litigant filed an appeal against a lower court's decision but failed to remit the required advance payment for judicial costs within the deadline set by the appellate court, which explicitly warned that non-compliance would result in the appeal being declared expired pursuant to the relevant procedural code. Consequently, the appellate civil cassation chamber struck the appeal from the record due to the appellant's failure to make the mandated deposit.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Judicial Costs: Consequently, the appellate civil cassation chamber struck the appeal from the record due to the appellant's failure to make the mandated deposit.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese versamento dell'anticipo delle spese termine di pagamento violazione dei doveri d'ufficio assistenza giudiziaria in materia civile legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

This provision was cited to declare the appeal struck from the roll due to the failure to pay the required advance payment.

art. 312 cpv. 2 CPC

This provision governs the procedure for striking the case from the roll when the advance payment is not made.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00092 · Lugano 26 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 ottobre 1995 da

__________

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che in data 8 agosto 1996 il presidente di questa Camera ha assegnato alla ricorrente un termine scadente il 26 agosto 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

che il termine in questione è trascorso infruttuoso;

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta 1. Il ricorso 5 giugno 1996 di __________, __________ avverso la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si prelevano tasse nè spese di giustizia.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di Pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria