Creditor's Withdrawn Opposition Bars Subsequent Enforcement Objection Due to Res Judicata
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that partially granted a request to reject an opposition to an enforcement proceeding concerning rent arrears and legal costs, with the appellant asserting the defense of *res judicata* because the creditor had previously withdrawn an identical opposition request concerning the same enforcement procedure, which the appellate court accepted, reasoning that the prior withdrawal, equivalent to a waiver of the claim under procedural law, established material *res judicata* within the same enforcement action, leading to the reversal of the lower court's decision and the rejection of the creditor's application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 77 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 3 CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Creditor's Withdrawn Opposition Bars Subsequent Enforcement Objection Due to Res Judicata: Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the ground invoked by the appellant for which the appeal was granted, leading to the annulment of the lower court's decision.
This procedural rule was applied because the court accepted the appeal and decided the merits of the case.
This provision was cited in relation to the costs imposed for the previous instance (order 2).
This provision was cited in relation to the costs imposed for the previous instance (order 2).
Testo completo
Incarto n. 16.96.00091 · Lugano 20 febbraio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 luglio 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1996 da
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice ha parzialmente
accolto rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 300.- oltre
accessori, e in via provvisoria per fr. 6’996.45 oltre accessori, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 15 luglio 1996 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 13 marzo 1996 da __________ nei confronti del PE sopra menzionato notificato a __________ per il recupero di fr. 7’892.- oltre accessori, di cui fr. 6’996.45 a saldo di pigioni di spettanza dell’istante per il periodo 1992-93 (doc. 76), e fr. 400.- a titolo di ripetibili riconosciute all’istante nell’ambito di procedure giudiziarie che la opponevano alla convenuta in relazione ai contratti di locazione di un appartamento e di un parcheggio sottoscritti dalle parti rispettivamente il 14 marzo 1988 (doc. B) e il 23 marzo 1988 (doc. S);
che con il presente tempestivo gravame __________ basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC, postula l’annullamento della decisione pretorile: la ricorrente ripropone l’eccezione di cosa giudicata -già fatta valere in prima sedeavendo il pretore stralciato, per desistenza dell’istante, una precedente procedura di rigetto dell’opposizione basata sullo stesso PE; nel merito contesta l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione per gli importi
fatti valere in giudizio nei confronti dei quali eccepisce in ogni caso l’eccezione di prescrizione;
che con osservazioni 28 agosto 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame in quanto temerario;
che va preliminarmente estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta per la prima volta con le osservazioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che l’eccezione di cosa giudicata -riproposta in questa sedesollevata dalla convenuta con riferimento alla precedente decisione 6 settembre 1995 con la quale il pretore ha stralciato un’identica precedente domanda di rigetto formulata sullo stesso PE, deve essere accolta;
che infatti, con decreto 6 settembre 1995 (doc. 79), redatto in calce al verbale di contraddittorio dell’istanza di rigetto dell’opposizione presentata il 6 luglio 1995 nei confronti del PE qui in discussione, il pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza da parte di __________ che il ritiro dell’istanza dopo la sua notifica a controparte equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC) e pone quindi fine alla lite (art. 352 cpv. 3 CPC);
che il fatto per l’istante di essersi riservata la facoltà di riproporre l’istanza nelle dovute forme non ha rilevanza, trattandosi di una riserva unilaterale non prevista dal CPC e che comunque non ha avuto effetti, tant'è che la causa è stata stralciata dai ruoli;
che quindi, poiché il giudizio di rigetto dell’opposizione, al quale deve essere equiparata la decisione di stralcio 6 settembre 1995, acquista forza di cosa giudicata materiale nell’ambito della stessa esecuzione, l’istanza di rigetto
13 marzo 1996 di __________ è da respingere, ferma restando la possibilità per l’istante di far valere il suo credito con una nuova esecuzione (Rep 1985 345 segg.);
che accogliendo il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 26 luglio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla*
*convenuta fr. 150.- a titolo di indennità..*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria