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16.1996.87 • TRAC TI 16.1996.87 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Following Settlement and Order for Costs

Numero d'incarto 16.1996.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision that partially upheld a claim for payment of outstanding hospital bills incurred for the deceased father of the opposing party. The court decided to strike the appeal from the record because the appellant communicated their withdrawal of the appeal, having reached an out-of-court settlement with the opposing party, and consequently, the appellant, treated as the withdrawing/losing party, was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed Following Settlement and Order for Costs: The court decided to strike the appeal from the record because the appellant communicated their withdrawal of the appeal, having reached an out-of-court settlement with the opposing party, and consequently, the appellant, treated as the withdrawing/losing party, was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione precetto esecutivo stralcio del procedimento appuramento dell'elenco oneri decisione incidentale impugnabile surrogazione dell'assicuratore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the justification for striking the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Cited as the legal basis for ordering the costs against the withdrawing party, treated as the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00087 · Lugano 25 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’975.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo di fr. 6’255.- oltre interessi del 5 % dall’8 settembre 1995,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 con la quale, in parziale accoglimento dell’istanza promossa dal__________ __________, è stato condannato a versare a quest’ultimo l’importo di fr. 6’255.- oltre accessori a saldo di due fatture emesse per cure ospedaliere prestate a favore del defunto padre ____________________

che con osservazioni 25 luglio 1996 la controparte ribadisce il benfondato della sua pretesa;

che con scritto 30 agosto 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extra giudiziale al fine di liquidare la vertenza che lo oppone a quest’ultima;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;

che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, peraltro neppure richieste,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 __________ è stralciato dai ruoli.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria