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16.1996.86 • TRAC TI 16.1996.86 Generato dall'IA

Masonry Fee Dispute: Buyer's Liability Established on Appeal

Numero d'incarto 16.1996.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which had ordered the payment of outstanding fees for masonry work performed on an apartment the appellant recently purchased, rejecting the appellant's claim that the prior owner was responsible for the debt. The appellate court dismissed the appeal because the evidence, including witness testimony, clearly established that the appellant ordered the work and thus was the contracting party liable for the payment, rendering the appellant's argument that the debt belonged to the previous owner irrelevant to the contractual relationship with the contractor.

Regesto Legislator

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Art. 295 CPC, Art. 327 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Masonry Fee Dispute: Buyer's Liability Established on Appeal: The appellate court dismissed the appeal because the evidence, including witness testimony, clearly established that the appellant ordered the work and thus was the contracting party liable for the payment, rendering the appellant's argument that the debt belonged to the previous owner irrelevant to the contractual relationship with the contractor.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità dell'appaltatore pagamento dell'emolumento compratore contenzioso contrattuale testimonianza proprietà immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 CPC

This article is cited as the legal basis for dismissing the appeal, as the appellant failed to demonstrate grounds for annulment under this article.

art. 313 bis CPC

Cited to justify the court's ability to decide the rejection of the appeal with a brief justification without notifying the opposing party.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited as the provision that makes Art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00086 · Lugano 25 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 luglio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 14 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 452.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 settembre 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 452.50 a saldo della fattura

24 novembre 1994 emessa per lavori da muratore eseguiti su incarico del convenuto presso un appartamento da lui acquistato il 18 novembre 1994;

che il convenuto ha contestato di essere debitore della pretesa avversaria, che, a suo dire, doveva essere fatta valere nei confronti di ____________________ precedente proprietario dell’appartamento oggetto degli interventi dell’istante;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati sono stati ordinati dallo stesso convenuto, il quale peraltro aveva parzialmente onorato la fattura controversa versando un acconto di fr. 500.-, ha accolto l’istanza non ritenendo suffragate da nessun elemento probatorio le contestazioni del convenuto secondo il quale i lavori controversi dovrebbero essere addebitati al precedente proprietario dello stabile;

che con scritto 5 luglio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè il primo giudice gli avrebbe a torto addebitato la responsabilità dei lavori litigiosi;

che a prescindere dall’iter procedurale seguito dal primo giudice, sicuramente favorevole al ricorrente in quanto gli ha permesso di far valere le proprie contestazioni nonostante la sua assenza all’udienza dell’11 ottobre 1995 - alla quale avrebbe dovuto far seguito l’emanazione del giudizio sulla base della sola documentazione prodotta dall’istante (art. 295 CPC) - nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove come sembra far valere il ricorrente;

che infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali __________ e __________, si evince che ad ordinare le controverse opere da muratore, quindi a concludere il contratto di appalto con l’istante, è stato senza dubbio il convenuto, - unico debitore della pretesa: è d'altra parte irrilevante per la ditta appaltatrice l’identità del proprietario dell’appartamento al momento dell’esecuzione dei lavori, trattandosi di questione che esula dal rapporto contrattuale alla base della pretesa fatta valere in giudizio;

che il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre una versione dei

fatti a lui più favorevole senza però evidenziare il motivo per il quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell'art. 327 CPC, dev'essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 5 luglio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria