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16.1996.83 • TRAC TI 16.1996.83 Generato dall'IA

Appeal Regarding Attorney Mandate and Notarial Fees

Numero d'incarto 16.1996.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that largely upheld a claim for professional fees, specifically contesting the existence of a mandate for attorney services and the requirement to pay for notarial work related to a sworn declaration. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding regarding the attorney mandate was supported by documentary evidence beyond just testimony, and that the appellant was obligated to pay for the notarial services because the sworn declaration was prepared at their request and for their benefit, making the appeal's arguments essentially a rehash of unproven factual claims and thus manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Attorney Mandate and Notarial Fees: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding regarding the attorney mandate was supported by documentary evidence beyond just testimony, and that the appellant was obligated to pay for the notarial services because the sworn declaration was prepared at their request and for their benefit, making the appeal's arguments essentially a rehash of unproven factual claims and thus manifestly unfounded.

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi responsabilità civile del notaio allegazione motivata legittimazione a ricorrere eccezione di incostituzionalità patrocinio gratuito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive as the justification for the court's ability to rule on the rejection of the appeal based on being manifestly ill-founded, which applies to the final order (1).

art. 148 CPC

Cited among the provisions for costs ('per le spese') applied in the decision regarding the costs of the appeal procedure in order 2.

art. 327 segg. CPC

Cited among the general legal bases (procedural rules) considered for the judgment, leading to the rejection of the appeal in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00083 · Lugano 6 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 5 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con petizione 13 luglio 1992 da

__________

con quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’316.70 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano emesso a convalida di sequestro, domande ridotte a fr. 4’152.70 e così accolte dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 13 luglio 1992 (azione di convalida di sequestro) l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di 12’316.70 a saldo della nota professionale 9 settembre 1991 (fr. 632.70) e della parcella notarile 11 settembre 1991 (fr. 11’684.-), domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 4’152.70;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando il conferimento di un mandato all’avv. __________ per le prestazioni fatturate, considerate in ogni caso eccessive; egli ha sollevato inoltre l’eccezione di prescrizione per la fatturazione delle prestazioni svolte prima del 16 giugno 1987;

che con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le prestazioni menzionate nella parcella legale 9 settembre 1991 per fr. 632.70 erano coperte da regolare contratto di mandato, ha concluso all’obbligo di pagamento a carico del convenuto, respingendo nel contempo l’eccezione di prescrizione in quanto non comprovata;

che per quanto attiene alla parcella notarile 11 settembre 1991 il primo giudice, basandosi sulla quantificazione dell’onorario effettuata dal Consiglio di disciplina notarile adito dal convenuto, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 3’520.-, ritenendo che l’attività notarile dell’istante rientrasse nello svolgimento del mandato conferitogli.

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente reiezione dell’istanza promossa nei suoi confronti;

che per quanto concerne la nota professionale 9 settembre 1991, il ricorrente si limita a rimproverare al primo giudice di aver concluso all’esistenza di un mandato con riferimento alla società __________, mandato a suo dire inesistente non emergendo neppure dalle deposizioni testimoniali il nominativo di questa società;

che la censura - a prescindere dal fatto che il convenuto non ha mai sollevato dinanzi al pretore le contestazioni che propone in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - è infondata poichè il convincimento del primo giudice si basa non solo sulle deposizioni testimoniali ma anche sulle altre emergenze processuali, in particolare le prove documentali che attestano l’esistenza del mandato controverso (cfr. doc. Q);

che, in particolare, il ricorrente non può negare l’esistenza di una relazione fattuale (vero o no) fra la propria posizione in un procedimento penale e la società __________, come emerge dai doc. N., O, nonchè da Q a U, considerati nel loro complesso e a dipendenza del contenuto della procura;

che pertanto le conclusioni del pretore su questo punto non potrebbero comunque essere considerate arbitrarie, a prescindere dalla rilevanza processuale che il ricorrente contesta all’attività dell’avvocato;

che per quanto concerne la parcella notarile, il ricorrente ripropone le argomentazioni già esposte in prima sede secondo le quali egli non avrebbe conferito all’istante nessun incarico di natura notarile;

che anche su questo punto il ricorso è manifestamente infondato

essendo pacifico, così come rettamente concluso dal primo giudice, che l’allestimento della dichiarazione giurata __________ è avvenuto su richiesta (cfr. doc. E dell’inc. n. 514 CDN, ossia la traccia della dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa da __________ e che il convenuto medesimo ha chiesto avvenisse secondo la “formula solenne del giuramento “) e a vantaggio del convenuto, che è quindi tenuto ad onorare le prestazioni notarili dell’istante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione né per quanto attiene alla valutazione delle prove né tantomeno per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale, limitandosi a riproporre la versione dei

fatti del convenuto, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manife-stamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 3 luglio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria