Access Road Snow Removal Reimbursement Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought reimbursement from a co-owner of a property benefiting from a shared access road for snow removal costs, relying on a prior settlement agreement that allocated 3/5 of the road maintenance expenses to the defendant, but the lower court rejected the claim because the plaintiff failed to prove the necessity or cost of the specific work, as the parties had previously followed a practice of each clearing the snow near their respective properties without prior agreement on hiring services or costs. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the settlement agreement established a cost-sharing ratio for maintenance, it did not permit a unilateral claim for reimbursement without the claimant proving the consistence of the debt, especially against the counterparty's documented objections regarding the lack of prior agreement on the expense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 741 CC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Access Road Snow Removal Reimbursement Dispute: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the settlement agreement established a cost-sharing ratio for maintenance, it did not permit a unilateral claim for reimbursement without the claimant proving the consistence of the debt, especially against the counterparty's documented objections regarding the lack of prior agreement on the expense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory remarks for the pronouncement section, governing the cassation appeal reviewed.
Cited as the basis for adjudicating the costs of the current judgment.
Cited as the basis for adjudicating the costs of the current judgment, likely referring to the Cantonal Law on Legal Fees.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00082 · Lugano 7 gennaio 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 6 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1996 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. I coniugi __________ e __________ sono comproprietari del fondo n. __________RFP __________, gravato di una servitù di passo veicolare a favore del n. __________appartenente a __________. Nell’ambito di una procedura ricorsuale al Tribunale federale, inoltrata da __________ il 14 settembre 1990, le parti hanno sottoscritto una transazione a tenore della quale, oltre ad accordarsi sulla costituzione della servitù di passo di cui si è detto, hanno pure convenuto che la manutenzione della strada oggetto del passo veniva posta per i 3/5 a carico di __________ e per i rimanenti 2/5 a carico dei coniugi __________.
Basandosi su questa transazione __________, con istanza 26 aprile 1996, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori quale partecipazione alle spese di sgombero della neve sulla strada oggetto del diritto di passo durante i mesi di gennaio e febbraio 1996.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il credito dell’istante, sia perchè non comprovato da fatture ma basato su conteggi allestiti dallo stesso, sia perchè in contrasto con la prassi in vigore da alcuni anni tra le parti secondo la quale ognuno si assumeva l’onere di spalare la neve sul tratto di strada dinanzi alle rispettive abitazioni: __________ dalla strada cantonale fino all’altezza del proprio accesso privato, __________ da quel punto fino alla sua proprietà.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante, distanziandosi dalla prassi sino ad allora invalsa tra le parti e secondo la quale ognuna provvedeva allo sgombero di neve sul tratto di strada che la interessava, pretende il pagamento di un lavoro mai concordato con la convenuta nè sul principio nè tantomeno sulle modalità di esecuzione del medesimo (scelta della ditta, accordo sul costo dell’intervento).
3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 741 CC e la convenzione sottoscritta dalle parti dinanzi al Tribunale federale dai quali risulta l’impegno assunto dalla convenuta di assumere i 3/5 delle spese di manutenzione della strada.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Secondo l’art. 741 cpv. 2 CC la manutenzione di un’opera destinata all’esercizio di una servitù e di interesse anche per il fondo serviente, quale la strada oggetto degli interventi litigiosi, è fatta in comune in proporzione dei rispettivi vantaggi che ne derivano per i fondi interessati. In concreto, le parti si sono accordate suddividendo l’onere di manutenzione della strada in ragione di 3/5 a carico della convenuta e 2/5 a carico dei coniugi __________.
Ora, l'esistenza di una chiave convenzionale di riparto delle spese di manutenzione della strada, non autorizza una parte a richiedere all’altra qualsiasi credito in virtù di tale accordo.
In particolare, a prescindere da ogni considerazione sulla necessità della spesa in esame o sull’opportunità di un preventivo accordo sull’intervento che parrebbe non essere avvenuto nel caso concreto, il ricorrente avrebbe almeno dovuto provare la consistenza della sua pretesa, tanto più di fronte alle contestazioni di controparte.
La decisione del giudice di pace di respingere l’istanza non è pertanto contraria al diritto sostanziale, ma semmai è conforme all’art. 8 CC, per quanto riguarda l’onere della prova.
Il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, deve quindi essere respinto.
6. Alla controparte, che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria