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16.1996.8 • TRAC TI 16.1996.8 Generato dall'IA

Public Hospital Medical Fee Dispute Jurisdiction

Numero d'incarto 16.1996.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court ruling which declined jurisdiction over a claim for payment of medical service fees, holding the matter to be of public law due to the claimant being a public hospital entity fulfilling a public interest task. The appellate court reasoned that jurisdiction is determined by the nature of the contractual relationship, not merely the public status of one party; since medical services like examinations and treatment require the patient's consent, they fundamentally arise from a private law contractual relationship, irrespective of public regulation or fixed tariffs, and thus the civil court has jurisdiction, leading to the annulment of the lower court's decision and remittance for judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. b CPC, Art. 7 cpv. 1 Legge, Art. 71 LPamm, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 147 CPC; Public Hospital Medical Fee Dispute Jurisdiction: The appellate court reasoned that jurisdiction is determined by the nature of the contractual relationship, not merely the public status of one party; since medical services like examinations and treatment require the patient's consent, they fundamentally arise from a private law contractual relationship, irrespective of public regulation or fixed tariffs, and thus the civil court has jurisdiction, leading to the annulment of the lower court's decision and remittance for judgment on the merits.

Parole chiave

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decisioni in materia medica oggetto della lite declinatoria di competenza annullamento civile pagamento dell'emolumento responsabilità ospedaliera Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. b CPC

This provision was the main ground used to uphold the appeal and annul the lower court's decision regarding jurisdiction.

art. 147 CPC

This article was cited in connection with the costs ruling, specifically regarding the exemption of costs and fees.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited regarding the court's competence to judge the merits of the case after annulling the lower court's decision on jurisdiction.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00008 · Lugano 14 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da

__________ patr. __________ Contro

la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 giugno 1995 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’547.65 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Faido, domande respinte in ordine dal primo giudice che ha accertato di non essere competente per materia;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 giugno 1995 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’547. 65 a saldo di fatture emesse per prestazioni mediche di cui questi ha usufruito presso __________ di __________;

che il convenuto non ha contestato la pretesa avversaria avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio;

che con il querelato giudizio il pretore, senza giudicare il merito della domanda, l’ha respinta in ordine dichiarandosi non competente a dirimere la vertenza, trattandosi di una questione che rileva dal diritto pubblico: il giudice di prime cure ha infatti ritenuto determinante in tal senso la personalità giuridica dell’ istante e il fatto che questi, offrendo ai cittadini l’assistenza sanitaria, assolve un compito di interesse pubblico impostogli dalla Legge sugli ospedali pubblici;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro questo giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b CPC: il ricorrente rimprovera cioè al pretore di aver negato la propria competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto venuto in essere tra le parti;

che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;

che controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101 segg.);

che per determinare a quale giurisdizione - civile oppure amministrativa - dev’essere sottoposta la vertenza tra un privato e un ente pubblico (in concreto __________), occorre indagare sulla natura del rapporto contrattuale sorto tra le parti, mentre indifferente è la natura pubblica di una di esse (Moor, Droit administratif, 1994, pag. 129; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 1, n. 22);

che per loro natura, le prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in quanto scelte o comunque concordate con il paziente;

che infatti, per l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il consenso del paziente

(art. 7 cpv. 1 Legge sulla promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);

che, in altri termini, nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere pubblico e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie decisioni;

che è irrilevante ai fini della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali estranee al settore pubblico;

che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza della giurisdizione civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. b CPC;

che a titolo abbondanziale va rilevato che in una recente decisione il Tribunale Federale ha confermato - siccome non arbitraria - una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con la quale questi si era dichiarato incompetente a decidere una vertenza di natura pecuniaria sorta tra un medico e __________, non potendo quest’ultimo essere equiparato allo Stato ai sensi dell’art. 71 LPamm (RDAT 1995 II, pag. 58 segg.);

che quindi, qualora non si volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 1841);

che, ai sensi dell’art.

332 cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della lite, dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente;

che la natura del giudizio e l’atteggiamento del convenuto nel processo permettono di esimere la parte soccombente dal pagamento di spese e della tassa di giustizia, nonchè di ripetibili a favore della controparte;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria