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16.1996.78 • TRAC TI 16.1996.78 Generato dall'IA

Appeal Regarding Reimbursement for Administrative Expenses Due to Erroneous Building Permit

Numero d'incarto 16.1996.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought reimbursement for administrative expenses incurred due to a municipal building permit erroneously issued to a neighbor concerning a boundary wall, which the appellant claimed was exclusively theirs; the first judge rejected the claim because the appellant failed to prove any violation of law or damage caused by the public entity's actions regarding the permit, noting that resolving the property ownership dispute required a separate civil action and that the appellant did not prove the essential facts supporting their claim for damages. The reviewing court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellant merely reiterated prior arguments without demonstrating any formal or material violation of law or arbitrariness in the evidence evaluation by the lower court, consequently dismissing the appeal as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 8 CC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Reimbursement for Administrative Expenses Due to Erroneous Building Permit: The reviewing court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellant merely reiterated prior arguments without demonstrating any formal or material violation of law or arbitrariness in the evidence evaluation by the lower court, consequently dismissing the appeal as manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione della licenza edilizia ricorso per risarcimento danni edificio pubblico proprietà immobiliare reclamo amministrativo rimborso delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Cited as the basis for deciding the appeal with a brief justification without notification to the counterparty because it was deemed manifestly ill-founded.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited for applying article 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.

art. 327 segg. CPC

Cited generally regarding the procedure for the cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited regarding the regulation of costs for the judgment.

LTG

Cited regarding the regulation of costs for the judgment (likely 'Legge sulle tasse di giustizia').

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00078 · Lugano 25 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 21 maggio 1996 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1993 nei confronti di

__________ rappr. dal __________

con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1’100.-, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 settembre 1993 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’100.-, pari alle spese da lui sostenute nelle varie procedure amministrative che egli ha dovuto affrontare a dipendenza del rilascio da parte delle autorità comunali della licenza di costruzione a __________, proprietario di un fondo confinante al suo e al quale il convenuto avrebbe erroneamente attribuito in proprietà comune un muro sito a confine tra le due proprietà, muro che a dire dell’istante gli appartiene a titolo esclusivo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il pretore ha respinto la pretesa non avendo l’istante provato, e neppure chiaramente motivato, gli estremi dell’azione di risarcimento del danno: in particolare il primo giudice non ha riscontrato nell’operato del __________, in relazione alla procedura di rilascio della licenza edilizia al signor __________ alcuna violazione di norme di diritto;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nell’operato del convenuto un agire illecito derivante dal rilascio di una licenza di costruzione avente per oggetto un muro che gli appartiene;

che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza:

in conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art.

8 CC);

che nella fattispecie l’istante non ha provato di aver subito un danno a causa dell'agire dell’ente pubblico, in particolare egli non ha provato che il __________, nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia al proprietario confinante __________ abbia in qualche modo contravvenuto a norme di legge, ciò che è peraltro smentito dalle istanze giudiziarie superiori, adite dallo stesso istante che hanno confermato l’operato del __________;

che l’accertamento della proprietà del muro confinante, che sembra di capire essere il vero oggetto della discordia, andava se del caso proposto mediante un’azione civile di accertamento della proprietà;

che per quanto attiene alla richiesta di sopralluogo, che il ricorrente lamenta non essere stata accolta dal pretore, (seppur dal verbale sottoscritto dalle parti nulla emerga al proposito) va rilevato che appare di primo acchito ininfluente ai fini del giudizio che ha per oggetto un’azione di risarcimento del danno e non l’accertamento della proprietà sul muro controverso;

che il ricorso, con il quale __________ si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza evidenziare nessuna violazione di norme di diritto formale o materiale e tantomeno arbitrio nella valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 giugno 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria