Tenancy Extension Appeal Rendered Moot by Tenant Vacating
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants filed a cassation appeal challenging a lower court decision that granted the respondents an extension of their tenancy agreement until September 30, 1996, after the lower court had rejected the appellants' request to validate a notice of termination. The court removed the appeal from the docket because the respondents subsequently agreed to vacate the rented premises by May 29, 1996, rendering the initial appeal moot, and consequently ruled that the appeal proceedings would be struck from the record without charges or fees, with legal costs compensated between the parties, based on the situation existing before the event that terminated the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Tenancy Extension Appeal Rendered Moot by Tenant Vacating: The court removed the appeal from the docket because the respondents subsequently agreed to vacate the rented premises by May 29, 1996, rendering the initial appeal moot, and consequently ruled that the appeal proceedings would be struck from the record without charges or fees, with legal costs compensated between the parties, based on the situation existing before the event that terminated the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in the reasoning to justify the removal of the appeal proceedings from the roll, which is then ordered in the dispositive.
Applied in the dispositive to rule on costs by compensating legal fees (ripetibili) and waiving the collection of court fees and charges.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00073 · Lugano 18 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 presentato nella forma dell’appello da
__________ e __________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 9 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 7 febbraio 1996 nei confronti di
__________ __________ rappr. dall’__________
con la quale gli istanti hanno chiesto l’accertamento della validità della disdetta del contratto di locazione, conseguentemente la reiezione della domanda di protrazione formulata dai convenuti, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15, 8 CPC e 13 LOG, __________ e __________ sono insorti contro la sentenza 9 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con la quale è stata accordata a __________ e __________ la protrazione del contratto di locazione sino al 30 settembre 1996;
che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 22 maggio 1996 i ricorrenti hanno comunicato a questa Camera che il loro ricorso era divenuto privo di oggetto, stante l’impegno dei convenuti di liberare l’ente locato per il 29 maggio 1996;
che a questo scritto i convenuti hanno rinunciato a formulare osservazioni;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
351 cpv. 1 CPC);
che la pronuncia sulle spese ha luogo, tenendo conto della situazione antecedente il motivo che pone fine alla lite (Rep 1990, 284);
che lo stralcio della procedura ricorsuale non permette una decisione riformatoria sulle spese, la tassa e le ripetibili relativamente alla decisione ipugnata;
che, per quanto riguarda la sede ricorsuale, si giustifica di soprassedere dal prelievo di tassa e spese, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 __________ è stralciato dai ruoli.
2. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia, compensate le ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria