Appeal Regarding Enforcement Order Based on Traffic Fine Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the definitive rejection of their opposition to an enforcement order for a traffic fine, arguing the executive title was flawed because it named a different person and lacked proof of notification, while also raising an alibi for the time of the offense. The court dismissed the appeal, reasoning that the objection regarding non-notification could not be raised for the first time on appeal, the discrepancy in the debtor's name was a clear typographical error given consistent identifying details, and substantive disputes concerning the authorship of the violation or an alibi are generally not admissible in summary opposition rejection proceedings, as they should have been raised before the administrative authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 387 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Enforcement Order Based on Traffic Fine Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the objection regarding non-notification could not be raised for the first time on appeal, the discrepancy in the debtor's name was a clear typographical error given consistent identifying details, and substantive disputes concerning the authorship of the violation or an alibi are generally not admissible in summary opposition rejection proceedings, as they should have been raised before the administrative authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the basis for the cassation appeal, which was ultimately rejected.
This article regulates the allocation of costs, which were imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00065 · Lugano 16 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 22 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° febbraio 1996 da
__________ rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 1° febbraio 1996 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per il recupero di fr. 220.-, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 4 novembre 1994 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza contestando il titolo di credito prodotto dall’istante poichè intestato a __________ (invece di __________), nel merito afferma che il 3 settembre 1994 (giorno in cui fu compiuta l’infrazione) egli si trovava a __________ che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la validità del titolo esecutivo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione, con particolare riferimento all’identità tra il debitore indicato sul medesimo e quello risultante dal precetto esecutivo, ha accolto l’istanza ritenendo improponibili in una procedura sommaria di rigetto dell’oppo-sizione le ulteriori censure sollevate dal convenuto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erronea-mente considerato quale valido titolo esecutivo il decreto di multa 4 novembre 1994 ancorchè intestato ad altra persona e senza che sia stata fornita la prova della sua effettiva notifica, lamentando inoltre il fatto che il primo giudice abbia omesso di considerare la prova della sua assenza fuori Cantone il giorno dell’infrazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che l’eccezione della mancata prova da parte dell’istante dell’avvenuta regolare intimazione al ricorrente del decreto di multa 4 novembre 1994 non può essere ritenuta ai fini del presente giudizio in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuove eccezioni;
che pertanto, in assenza di contestazione, la notifica della multa deve ritenersi regolarmente avvenuta (art. 387 cpv. 2 CPC) e regolarmente passata in giudicato per il mancato ricorso contro la stessa decisione;
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’eccezione della mancata identità tra il debitore indicato sul titolo di credito (__________) e quello menzionato sul precetto esecutivo (__________) è destituita di fondamento trattandosi di un evidente errore di battitura;
che infatti non possono sussistere dubbi sul fatto che il nome di __________ di cui al decreto di multa indica il ricorrente medesimo, al quale corrispondono data di nascita, indirizzo e targhe di immatricolazione del veicolo;
che in ogni caso, eventuali contestazioni circa l’identità dell’autore dell’infrazione con quella del detentore del veicolo avrebbero dovuto essere proposte dinnanzi all'autorità amministrativa, trattandosi di eccezioni che non rientrano tra quelle atte ad impedire il rigetto dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF), ma semmai di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla LPcontr.;
che analoga osservazione vale per l’eccezione secondo cui l’escusso, trovandosi a __________ non avrebbe potuto - lo stesso giorno (è tuttavia ignota l’ora in cui è stato effettuato il rilevamento della velocità) - circolare a __________;
che pertanto è inoppugnabile la motivazione formulata dal giudice di pace;
che la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, non può essere annullata;
che alla controparte, che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede;
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 2 maggio 1996 __________ è
respinto.
2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria