Appeal Regarding Attorney Fees and Lump Sum Settlement Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision which awarded an attorney fr. 611.95 plus accessories for unpaid professional fees related to construction permit proceedings, despite the appellant claiming a prior lump sum payment of fr. 4,000 covered all outstanding invoices. The appellate court rejected the appeal, ruling that the appellant failed to meet the burden of proof by not substantiating the existence of an agreement for the lump sum to be considered a final settlement, especially since new evidence introduced with the appeal was inadmissible, and the defense was merely an unproven assertion at the lower court level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 8 CC, Art. 294 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Attorney Fees and Lump Sum Settlement Defense: 611.95 plus accessories for unpaid professional fees related to construction permit proceedings, despite the appellant claiming a prior lump sum payment of fr. 4,000 covered all outstanding invoices. The appellate court rejected the appeal, ruling that the appellant failed to meet the burden of proof by not substantiating the existence of an agreement for the lump sum to be considered a final settlement, especially since new evidence introduced with the appeal was inadmissible, and the defense was merely an unproven assertion at the lower court level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for excluding new documentation produced with the appeal.
Cited as the basis for deciding the rejection of the appeal with brief reasoning without notification to the counterparty.
Cited for the application of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited as the legal basis for the pronouncement regarding the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00006 · Lugano 27 febbraio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 agosto 1995 da
avv.__________
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 611.95 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 agosto 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 611.95 a saldo della sua nota professionale 17 marzo 1995 emessa per le spese di patrocinio del convenuto nell’ambito di una procedura amministrativa di rilascio di un permesso di costruzione;
che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver già saldato la nota professionale 17 marzo 1995 dell’avv. __________ unita-mente ad altre note con il pagamento a saldo di complessivi fr. 4’000.-;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato l’esistenza di un accordo secondo il quale il menzionato versamento di fr. 4’000.- era da intendersi a saldo di tutte le note professionali dell’istante;
che con atto ricorsuale 9 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: egli ribadisce quanto già esposto dinnanzi al primo giudice rimpro-verando a quest’ultimo di aver prolato un giudizio senza essere in possesso di tutti gli elementi atti a chiarire la fattispecie;
che preliminarmente la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova;
che - nel caso concreto - il convenuto avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova di cui intendeva prevalersi all’udienza di contraddittorio (art. 294 cpv. 2 CPC), poichè è in quella sede che le parti si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande e producono i documenti che non fossero già stati allegati con l’istanza;
che - in particolare - spettava al ricorrente provare davanti al giudice di pace la conclusione del ventilato accordo secondo il quale il versamento di fr. 4’000.- era da intendersi a saldo di tutte le pretese dell’istante, allegazione questa che è rimasta allo stadio di mera affermazione;
che quindi, la decisione impugnata che ha respinto in quanto non sostanziate le censure del convenuto deve essere confermata, non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice alcun titolo di cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria