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16.1996.59 • TRAC TI 16.1996.59 Generato dall'IA

Fence Damage and Boundary Marker Dispute Appeal

Numero d'incarto 16.1996.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought reversal of a lower court's decision that dismissed their claim for damages (totaling CHF 1,880) against a neighbor for alleged damage to a fence, a broken glass tabletop, and the removal of a property boundary marker, arguing the initial assessment of evidence was arbitrary because the evidence was not considered in its entirety. The appellate court rejected the cassation appeal, holding that the first judge's finding—that the claimant failed to prove the respondent caused the claimed damages—was neither arbitrary nor questionable, as a thorough review of the evidence, both individually and collectively, failed to support the claimant's assertions for any of the damage items.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Fence Damage and Boundary Marker Dispute Appeal: The appellate court rejected the cassation appeal, holding that the first judge's finding—that the claimant failed to prove the respondent caused the claimed damages—was neither arbitrary nor questionable, as a thorough review of the evidence, both individually and collectively, failed to support the claimant's assertions for any of the damage items.

Parole chiave

Generato dall'IA
quantificazione del danno apprezzamento arbitrario delle prove allontanamento legittimazione a ricorrere esame di cassazione rimozione di termini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles were recalled as the general basis for the decision on the cassation appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article was applied to rule on the costs and compensation following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00059 · Lugano 11 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 15 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 marzo 1994

nei confronti di

__________ rappr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’880.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 14 marzo 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo vicino di casa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’880.- a titolo di risarcimento danni. Trattasi in particolare: della rifusione di fr. 500.- per la sistemazione della rete metallica che delimita la sua proprietà e che il convenuto avrebbe danneggiato appoggiandosi alla medesima ogni qual volta procedeva al taglio della sua siepe; fr. 1’030.- per la sostituzione di una lastra di vetro di un tavolino rotto dal convenuto (doc. C) e fr. 350.- per la ricostruzione del termine di delimitazione delle due proprietà indebitamente asportato dal convenuto (doc. E). Quest’ultimo si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi addebito, in particolare di aver danneggiato la recinzione metallica e la lastra di vetro nonchè di aver asportato il termine che delimita le due proprietà, peraltro inesistente nella posizione pretesa dall’istante.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non emergendo dalle risultanze istruttorie nessuna prova di un agire illecito a carico del convenuto.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in

particolare di averle esaminate singolarmente anziché valutarle nel loro complesso, ciò che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento delle sue pretese.

Con osservazioni 14 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. A fondamento del proprio gravame il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice di tutte le risultanze probatorie prese nel loro complesso. A sostegno di questo assunto egli cita un passaggio del verbale di sopralluogo dal quale tuttavia non è possibile dedurre quale sia stato l'intervento antigiuridico del convenuto.

Anche su questa pretesa base probatoria la verifica operata dal primo giudice rispetto ai presupposti dell'atto illecito non ha quindi motivo di essere censurata. È vero invece che nessuna delle prove assunte, né considerata singolarmente, né nel complesso istruttorio, conforta il credito dell'istante, nemmeno per una delle poste che lo compongono: di questa circostanza il primo giudice ha reso conto puntualmente.

Alla luce di quanto sopra esposto, le conclusioni del primo giudice, secondo il quale l’istante non ha provato che il convenuto ha cagionato i danni fatti valere in giudizio, non solo non sono arbitrarie ma non sono neppure opinabili essendo il frutto di una corretta e univoca valutazione di tutte le prove.

6. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare la pretesa arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve quindi essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria