Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment Under Collective Payment Order Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants filed a petition for review following decisions by a lower court, but failed to meet the deadline for submitting the required advance court fees, having been ordered to deposit the amount by May 20, 1996. The court held that when using the collective payment order service, the term is only met if the due date indicated on the data carrier matches the last day of the legally granted term and the data carrier was submitted to the post office within that term, finding that although the data carrier was submitted on time, the payment order indicated a due date extending beyond the legally set deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible due to the late payment and assess costs against the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 133d OSP, Art. 312 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment Under Collective Payment Order Service: The court held that when using the collective payment order service, the term is only met if the due date indicated on the data carrier matches the last day of the legally granted term and the data carrier was submitted to the post office within that term, finding that although the data carrier was submitted on time, the payment order indicated a due date extending beyond the legally set deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible due to the late payment and assess costs against the appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the late payment of the advance.
Mentioned in the reasoning regarding the collective orders service (SOC) used by the appellants, but not explicitly cited in the operative part.
Cited immediately before the operative part, this provision is related to the procedural ground for the decision (inadmissibility due to late payment).
Testo completo
Incarto n. 16.96.00056/7/8 · Lugano 30 maggio 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretario: · Petrini
Visto il ricorso 25 aprile 1996 presentato da
__________ __________ __________ tutti rappr. dall’avv. __________ contro
le decisioni 10 aprile1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -Sezione 5- nella causa promossa da
__________ rappr. dalla __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamate le diffide 2 maggio 1996 del presidente di questa Camera mediante le quali alle ricorrenti veniva assegnato un termine scadente il 20 maggio 1996 per effettuare ciascuna sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 80.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è pervenuto alla citata direzione il 17 maggio 1996 con indicata la scadenza del 21 maggio 1996, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);
che in concreto il pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle PTT entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una scadenza posteriore al predetto termine, (cfr. sentenza TF sopra citata);
che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito);
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. Il ricorso 25 aprile 1996 __________, __________ e __________ , avverso le decisioni 10 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Le spese, in fr. 50.-, sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
3. Intimazione:
- __________
(con la restituzioni dei relativi incarti)
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario