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16.1996.55 • TRAC TI 16.1996.55 Generato dall'IA

Credit Card Debt Collection Statement Delivery Proof Appeal

Numero d'incarto 16.1996.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that dismissed their claim for the payment of outstanding credit card charges, based on the finding that the claimant failed to prove delivery of account statements to the defendant, which the defendant raised as a defense during a hearing that the claimant argued should have been the final debate. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the hearing in question was a continuation of the previously suspended proceedings, not the final debate, thereby making the defendant's objections regarding the lack of proof of mailed statements timely and admissible, and affirming that the claimant bore the burden of proving the underlying debt and the dispatch of the statements when challenged.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 294 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 31 cpv. 1 CPC, Art. 297 cpv. 1 CPC, Art. 8 CC; Credit Card Debt Collection Statement Delivery Proof Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the hearing in question was a continuation of the previously suspended proceedings, not the final debate, thereby making the defendant's objections regarding the lack of proof of mailed statements timely and admissible, and affirming that the claimant bore the burden of proving the underlying debt and the dispatch of the statements when challenged.

Parole chiave

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incasso prova di pagamento onere della prova petizione in giudizio audizione delle parti legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This is the legal basis for reviewing the appeal for cassation, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs for the current judgment (cassation level).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00055 · Lugano 29 novembre 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 9 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1992 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’206.45 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 ottobre 1992 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della carta __________ n. __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’206.45 oltre accessori, importo derivante dall’utilizzo della carta di credito da parte del convenuto;

che al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando diverse contestazioni di cui si dirà in seguito;

che con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato di aver notificato al convenuto gli estratti conto sui quali basa la sua pretesa;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo

diritto di essere sentita per non aver potuto smentire le allegazioni del convenuto - fatte proprie dal primo giudice - in quanto sollevate solo in sede di dibattimento finale, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 294 cpv.

2 CPC; nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove dalle quali si evince il benfondato della sua pretesa;

che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, titolo di cassazione sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali,

una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che controversa nella fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se le contestazioni sollevate dal convenuto durante l’udienza del 27 giugno 1994, relative alla mancata prova da parte dell’istante dell’invio degli estratti conto - contestazioni sulle quali il primo giudice ha basato la propria decisione - erano proponibili e, a maggior ragione, se queste erano ricevibili;

che la soluzione di detto quesito dipende essenzialmente dal significato che si deve dare all’udienza del

27 giugno 1994;

che infatti, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quest’udienza non è stata indetta unicamente per la discussione finale bensì quale continuazione del contraddittorio iniziatosi il 2 marzo 1993 e inequivocabilmente interrotto dal pretore a seguito della ricusa sua e del segretario assessore, formulata in quell’occasione dal convenuto;

che proprio a motivo della ricusa e in ossequio all’art. 31 cpv. 1 CPC il pretore rettamente ha ordinato la sospensione della trattazione della vertenza sino ad evasione dell’istanza di ricusa da parte della competente autorità;

che quindi l’udienza di discussione dell’istanza non poteva ritenersi conclusa il 2 marzo 1993 ma semplicemente sospesa;

che anche dal tenore della citazione 9 maggio 1994 (emanata in conformità con le disposizioni del CPC allora in vigore), con la quale il pretore ha convocato le parti a comparire all’udienza del 27 giugno 1994 “per la seconda ed ultima udienza, con la comminatoria che in caso di assenza di una parte si procederà con la sola parte comparente”, doveva essere chiaro all’istante che si trattava della continuazione del contraddittorio rimasto sospeso e non del dibattimento finale;

che d’altra parte, l’istante medesima con scritto 14 febbraio 1996 sollecitava la convocazione per il dibattimento finale, dimostrando così implicitamente di essere consapevole della natura dell’udienza svoltasi il 27 giugno 1994;

che trattandosi di una procedura inappellabile nel corso della quale non vi sono state prove da assumere, il pretore non ha avuto necessità di indire il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC);

che quindi il giudizio impugnato che ha tenuto conto della tesi del convenuto secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto gli estratti conto __________ in discussione, ciò che gli avrebbe tolto la possibilità di verificare l’esattezza e di eventualmente contestarne le cifre, si fonda su argomenti formulati tempestivamente;

che nemmeno può essere censurato con successo il giudizio pretorile laddove fa carico all’istante -in applicazione dell’art. 8 CC- a fronte della contestazione del convenuto, di non aver provato in modo sufficiente il proprio vantato credito, né la spedizione degli estratti conto, prodotti in causa come giustificativi della domanda;

che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve perciò essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 1996 __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 80.- quale indennità di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria