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16.1996.53 • TRAC TI 16.1996.53 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation and Procedural Non-Compliance

Numero d'incarto 16.1996.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought payment for vehicle repairs, but the lower court rejected the claim, partly due to the appellant being represented by an employee who lacked the requisite legal standing for a legal entity's procedural representation, as such representation is restricted to formal or de facto corporate organs. The court dismissed the appeal, reasoning that procedural compliance, including proper legal representation, is the parties' responsibility, and incorrect information from the lower court registry regarding representation does not excuse the failure to meet statutory requirements; furthermore, the court found no evidence that the appellant properly raised objections regarding the lower court's failure to admit further documentary evidence or apply a provision allowing for the rectification of curable defects.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 99 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 64 CPC, Art. 64bis CPC, Art. 97 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal, reasoning that procedural compliance, including proper legal representation, is the parties' responsibility, and incorrect information from the lower court registry regarding representation does not excuse the failure to meet statutory requirements; furthermore, the court found no evidence that the appellant properly raised objections regarding the lower court's failure to admit further documentary evidence or apply a provision allowing for the rectification of curable defects.

Parole chiave

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rappresentanza valida legittimazione a ricorrere censure procedurali vizi formali legali persona giuridica prova insufficiente dell'aggravamento clinico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was rejected based on the provisions governing cassation appeals, as the appellant failed to substantiate the ground for cassation invoked.

art. 148 CPC

Applied to determine the costs of the judgment, as costs follow the event (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00053 · Lugano 11 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 25 marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 ottobre 1995 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’420.40 oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 gennaio 1996 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’420.40 oltre accessori, a saldo della fattura emessa il 10 ottobre 1994 per riparazioni effettuate sul veicolo Fiat Tipo DGT (doc. A);

che in sede di contraddittorio il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione della rappresentante dell’istante nella persona di __________, non trattandosi di un organo dell’istante e ha contestato il credito in esame;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la carenza di legittimazione della rappresentante dell’istante, ha poi concluso alla reiezione dell’istanza non avendo l’istante comprovato il benfondato della sua pretesa, in particolare non avendo provato che i danni cagionati al veicolo da lei riparato (verosimilmento oggetto di un contratto di noleggio) sarebbero stati cagionati dal convenuto;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice, nonostante le assicurazioni fornitele dal personale di cancelleria della pretura, non ha ritenuto valida la sua rappresentanza per il tramite di __________ alla quale non è neppure stata offerta la possiblità di produrre ulteriori prove documentali atte a suffragare l’istanza; la ricorrente si duole inoltre della mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 99 cpv. 3 CPC;

che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;

che preliminarmente va estromessa dall’incarto la dichiarazione 18 aprile 1996 di __________, allegata al ricorso poichè improponibile in questa sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

che la rappresentanza processuale di una persona giuridica, a prescindere da quella riservata agli avvocati e praticanti iscritti nell’Albo del Cantone Ticino (art. 64 CPC) e ad altre categorie di persone che qui non entrano in considerazione (art. 64bis CPC), può avvenire solo per il tramite dei suoi organi;

che organi di una società anonima sono i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) esercitando autonomamente – o lasciando credere di esercitare autonomamente – funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 187 n. 10, pag.

441 n. 3 segg.; I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.);

che nel caso concreto è pacifico che __________, impiegata presso __________ non adempiva questi presupposti;

che nulla giova alla ricorrente il richiamo alle pretese errate informazioni rilasciatele dalla pretura in merito alla possibilità di farsi rappresentare dalla propria impiegata, e ciò in considerazione del fatto che la conduzione del processo, o meglio la corretta impostazione del medesimo, compete alle parti, rispettivamente che la verifica dei presupposti processuali può essere operata d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 CPC);

che spettava all’istante, che già nutriva dei dubbi sulla possibilità di demandare il suo potere di rappresentanza processuale alla dipendente __________, farsi parte diligente affidando questo compito a persona idonea (organo della società o rappresentante legale);

che la censura relativa alla mancata assunzione agli atti di documenti che la ricorrente sostiene essere stati in possesso di __________ al momento dell'udienza, può rimanere irrisolta poichè dal verbale sottoscritto dalla comparente medesima non risulta che ella abbia proposto queste prove - essendosi limitata a confermare l’istanza “sulla scorta delle allegazioni scritte e della documentazione prodotta” né che il giudice le abbia rifiutate;

che d’altra parte, al ricevimento del verbale, l’istante non ha avuto reazione alcuna, reazione che ci si doveva attendere se la sua dipendente avesse effettivamente proposto ulteriori prove documentali;

che la censura ricorsuale circa la mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 99 cpv. 3 CPC, disposto che permette la sanatoria di difetti ai quali può essere ovviato entro un breve termine, non può essere accolta;

che i difetti ai quali fa riferimento questa norma, e che non sono definiti da nessuna disposizione di legge, sono in particolare quelli di carattere formale che risultano ad esempio da un’errata o incompleta designazione delle parti nell’istanza, dall’assenza di una procura, ecc. (Sträuli/ Messmer, in ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 108, n. 12; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 97, n. 2): trattasi quindi di carenze alle quali la parte interessata deve poter ovviare senza ulteriori formalità e senza dover interrompere o procrastinare il proseguimento della causa, valutate dal giudice anche in base all'art.

99 cpv. 2 CPC;

che, nel caso concreto, applicando l'art. 97 CPC, il pretore ha quindi rettamente applicato il diritto processuale;

che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto e il giudizio sulle spese segue la soccombenza

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obblligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria