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16.1996.52 • TRAC TI 16.1996.52 Generato dall'IA

Contract Characterization in Debt Enforcement Opposition

Numero d'incarto 16.1996.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding based on a contract for slimming products and treatments, which the debtor claimed was a mandate agreement terminable at any time, whereas the creditor argued it was a fixed sale contract. The lower court rejected the request for setting aside the opposition because the contract's true legal nature (sale versus mandate) was unclear, thus preventing the finding of a clear and unambiguous debt acknowledgment required for provisional relief, necessitating a full merits investigation. The appellate court upheld this decision, reasoning that determining the parties' true mutual intent to qualify the contract as either a sale or a mandate was necessary, making the title non-liquid, and thus the first judge's finding that the document was not a clear recognition of debt suitable for summary relief was not arbitrary, leading to the dismissal of the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 1 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 18 cpv. 1 CO, Art. 404 CO, Art. 148 CPC; Contract Characterization in Debt Enforcement Opposition: The lower court rejected the request for setting aside the opposition because the contract's true legal nature (sale versus mandate) was unclear, thus preventing the finding of a clear and unambiguous debt acknowledgment required for provisional relief, necessitating a full merits investigation. The appellate court upheld this decision, reasoning that determining the parties' true mutual intent to qualify the contract as either a sale or a mandate was necessary, making the title non-liquid, and thus the first judge's finding that the document was not a clear recognition of debt suitable for summary relief was not arbitrary, leading to the dismissal of the cassation appeal.

Parole chiave

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credito in esecuzione compravendita rigetto provvisorio dell'opposizione riconoscimento di debito decisione d'esecuzione competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the rules for the cassation appeal, which the court rejected in its final order.

art. 148 CPC

This procedural rule governs the allocation of costs, which the court applied in its final order.

TarLEF

This provision (Tariff for Legal Expenses) is cited for the determination of court fees, applied in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00052 · Lugano 11 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1996 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 26 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 dicembre 1995 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

In fatto e in diritto:

1. Il 20 marzo 1995 __________ (in seguito __________) e __________ hanno sottoscritto un contratto denominato “ di compravendita prodotto dimagrante TLS e di trattamento” con il quale __________ si è impegnata a fornire 23 dosi di prodotto, per un costo complessivo di fr. 2’627.-, oltre alla possibilità di effettuare 23 sedute per l’applicazione del prodotto presso il suo istituto per un costo di fr. 460.-, ossia fr. 20.- a seduta (doc. B). __________ dopo aver effettuato un solo trattamento, ha disdetto il contratto non ritenendosi più vincolata dal medesimo (doc. 2).

Con istanza 7 dicembre 1995 __________ contestando la validità della disdetta 4 aprile 1995, quantomeno per l’importo posto in esecuzione derivante da un contratto di compravendita per il quale non può essere data disdetta unilaterale, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, limitatamente a fr. 2’477.-, pari al costo dei prodotti oltre a quello della seduta di cui questa ha beneficiato, dedotto l’acconto di fr. 170.- da lei versato.

In sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la definizione data dall’istante al contratto da lei sottoscritto, non trattandosi a suo dire di un contratto di compravendita bensì di un contratto di mandato, come tale disdicibile in ogni momento, facoltà alla quale ella ha tempestivamente fatto capo il 4 aprile 1995.

2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito non essendo chiara, nonostante la denominazione del contratto, la sua qualifica giuridica, in particolare non potendosi escludere che si tratti di un contratto di mandato o comunque di un contratto misto al quale tornerebbero applicabili le disposizioni sul mandato. In simile evenienza la disdetta del contratto da parte della convenuta, proponibile in ogni momento in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CO fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni in caso di disdetta intempestiva, sarebbe valida e renderebbe pertanto priva di fondamento la pretesa dell’istante.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver superato quelli che sono i limiti di indagine di cui egli gode nell’ambito di una causa di rigetto dell’opposizione, in particolare per essersi pronunciato sulla qualifica e il contenuto del contratto anzichè limitarsi ad accertare l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto sottoscritto dalla convenuta il 20 marzo 1995 e sul quale, limitamente alla parte relativa alla compravendita di prodotti dimagranti, ella basa la sua pretesa .

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro ed univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989 p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).

6. Nel caso di specie è controversa tra le parti la qualifica

dell’impegno da loro sottoscritto (mandato validamente disdetto per la convenuta, compravendita per l’istante): il giudice del rigetto ha quindi dovuto affrontare questo tema, non per questo superando i limiti della propria indagine. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la denominazione di "compravendita” del contratto di cui al doc. B non ne esclude un diverso contenuto (mandato o comunque contratto misto al quale tornino applicabili gli art. 394 segg. CO), a seconda che un esame del merito -ancorchè sommariopermetta di accertare il prevalere del carattere di compravendita, piuttosto che di mandato (cfr. al proposito Weber in Comm. di Basilea, 1996, n. 2 e 3 ad art. 394).

Quando, come in concreto, sorgono divergenze in merito alla definizione del contenuto di un contratto, la stessa deve essere effettuata in funzione della loro reale e concorde volontà al momento della conclusione dell’accordo, non essendo a tal proposito determinante l’eventuale denominazione attribuita al contratto (art. 18 cpv. 1 CO).

Tuttavia, proprio questa necessità di ricercare la reale e concorde volontà delle parti onde definire il contratto sul quale l’istante fonda la sua pretesa - rispettivamente gli obblighi assunti dalla convenuta - evidenzia la non liquidità del titolo dalla stessa prodotto, quindi l’impossibilità di decretare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice, che ha negato al contratto 20 marzo 1995 la qualifica di riconoscimento di debito inteso quale chiaro e univoco impegno di pagamento di una determinata somma da parte della convenuta, non è arbitraria.

In considerazione dell’esito del gravame e del limitato potere cognitivo del giudice del rigetto, può rimanere irrisolta la questione relativa al contenuto della clausola n. 5 del contratto, di sapere se questa regoli solo il caso della disdetta in tempo inopportuno del mandato come preteso dall’istante, oppure se questa si riferisca indistintamente all’esigibilità del credito dell’istante, nel qual caso, fosse ammessa la qualifica di mandato del contratto, sarebbe nulla (DTF 115 II 466; Weber,

op.cit., n. 9 ad art. 404 CO).

7. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, tantomeno il preteso superamento da parte del pretore dei limiti del suo potere di apprezzamento con particolare riferimento alla definizione del contratto dallo stesso rinviata a un giudizio di merito, deve essere respinto.

Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 23 aprile 1996 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria