Appeal of Overdue Repair Costs Judgment Due to Improper Service and Violation of Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a lower court decision that granted a claim for payment of overdue repair costs, arguing a violation of the right to be heard because the summons for the hearing was sent via registered mail but never collected by the addressee and subsequently returned to the sender. The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient denies receiving a registered letter and proof to the contrary cannot be furnished, the service is not considered validly effected, meaning the initial judgment—rendered without the appellant's participation—must be annulled under procedural rules guaranteeing the right to be heard, requiring the case to be returned for a new hearing with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, art. 327 segg. CPC; Appeal of Overdue Repair Costs Judgment Due to Improper Service and Violation of Right to Be Heard: The appellate court accepted the appeal, reasoning that when a recipient denies receiving a registered letter and proof to the contrary cannot be furnished, the service is not considered validly effected, meaning the initial judgment—rendered without the appellant's participation—must be annulled under procedural rules guaranteeing the right to be heard, requiring the case to be returned for a new hearing with proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the legal basis for accepting the appeal and annulling the lower court's decision due to a violation of the right to be heard.
Cited generally at the end of the decision, referencing the procedural rules governing the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00050 · Lugano 10 luglio 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da
__________ rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 31 luglio 1995 (doc. B) per lavori di riparazione effettuati presso l’abitazione del convenuto e su sua esplicita richiesta (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione della documentazione prodotta dall’istante - alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio - ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 29 febbraio 1996, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 13 marzo 1996 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);
che quindi il giudizio impugnato dev’essere annullato in conformità con l’art. 327 lett. e CPC;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione
12 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria