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16.1996.44 • TRAC TI 16.1996.44 Generato dall'IA

Appellate Court Overturns Provisional Rejection of Debt Opposition Due to Lack of Identity Between Parties in Enforcement Order and Lease Agreement

Numero d'incarto 16.1996.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a summary execution proceeding concerning alleged unpaid rent, the lower court provisionally granted the creditor's request to reject the debtor's opposition based on the lease agreement signed by the debtor's spouse. The appellate court, reviewing the case upon the debtor's appeal claiming a manifest violation of law, overturned the decision, reasoning that for a provisional rejection of opposition based on a contractual document, there must be an identity between the creditor, the debtor, and the debt as reflected in the enforcement order and the document presented; specifically, the court found a manifest violation of substantive law because the person who signed the lease (the debtor in the enforcement action) was not the same party against whom the execution was directed (the spouse), meaning no valid debt acknowledgment existed against the executed party, regardless of spousal protections regarding tenancy termination.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 266m CO, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, TarLEF; Appellate Court Overturns Provisional Rejection of Debt Opposition Due to Lack of Identity Between Parties in Enforcement Order and Lease Agreement: The appellate court, reviewing the case upon the debtor's appeal claiming a manifest violation of law, overturned the decision, reasoning that for a provisional rejection of opposition based on a contractual document, there must be an identity between the creditor, the debtor, and the debt as reflected in the enforcement order and the document presented; specifically, the court found a manifest violation of substantive law because the person who signed the lease (the debtor in the enforcement action) was not the same party against whom the execution was directed (the spouse), meaning no valid debt acknowledgment existed against the executed party, regardless of spousal protections regarding tenancy termination.

Parole chiave

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credito in esecuzione disdetta del contratto di locazione riconoscimento di debito decisione d'esecuzione identità dei crediti sfratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

Cited as the substantive legal norm violated, leading to the acceptance of the appeal and rejection of the initial request.

art. 327 lett. g CPC

Cited as the ground for cassation under which the appeal was accepted due to the manifest violation of substantive law.

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural rule allowing this Chamber to rule on the merits of the instance after accepting the appeal.

art. 148 CPC

Cited in reference to the determination of costs for the lower court proceedings.

TarLEF

Cited in reference to the determination of costs for the lower court proceedings (Tariff of legal fees in execution matters).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00044 · Lugano 21 novembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 presentato da

__________ rappr. da __________ Contro

la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1995 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice ha accolto per l’importo ridotto di fr. 7’800.- oltre accessori fatto valere dall’istante,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 ottobre 1995 __________, proprietario dello stabile __________ a __________ nel quale i coniugi __________ occupavano un appartamento, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 9’100.- oltre accessori, importo ridotto a fr. 7’800.- e corrispondente alle pigioni arretrate da novembre 1994 ad aprile 1995;

che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione concluso il 26 aprile 1986 con il marito della convenuta, __________ (doc. B);

che la convenuta si è opposta all’istanza con argomentazioni che non necessitano di essere riprese in quanto ininfluenti ai fini del presente giudizio;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dall’istante con __________, ha accolto l’istanza nella misura ridotta di fr. 7’800.- proposta dall’istante medesimo;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che con osservazioni 29 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);

che nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20);

che quindi non esiste un valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;

che relativamente alla locazione, l’art. 266m CO impone unicamente il consenso espresso di entrambi i coniugi qualora si tratti della disdetta del contratto, e ciò a meri scopi di protezione dell’abitazione coniugale (cfr. Hasenböhler F., Die gemietete Familienwohnung, in MRA 5/95, p. 231);

che il ricorso, ancorchè per motivi diversi da quelli proposti dalla ricorrente, dev’essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art.

82 LEF); il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte*

*istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla*

*convenuta fr. 220.- a titolo di ripetibili*.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, vanno poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di indennità di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria