Traffic Collision Liability Based on Brake Light Malfunction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action for damages arising from a rear-end traffic collision, the initial judge found the defendant liable because their vehicle's malfunctioning brake lights violated traffic regulations, dismissing the defendant's counterclaim and awarding the plaintiff partial damages based on expert findings, despite the defendant's appeal which merely reasserted their version of events; the reviewing court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate that the initial judge's evaluation of the evidence, particularly the expert report, was arbitrary, noting that the alleged errors concerned factual evaluation rather than legal misapplication and that the fault was established by the mechanical defect regardless of whether the following driver maintained proper distance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 LCS, Art. 61 LCS, Art. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Traffic Collision Liability Based on Brake Light Malfunction: che simile motivazione, peraltro non comprovata e comunque non atta ad interrompere il nesso di causalità tra il difetto accertato al veicolo del convenuto e l’avverarsi del tamponamento - difetto per il quale egli risponde anche senza colpa (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1984, n. 2.4 lett. b ad art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision as the general basis for reviewing the appeal, leading to its rejection in order 1.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to reject the appeal summarily without notification due to inadmissibility/manifest unfoundedness, which is the result in order 1.
Cited as the legal basis for the allocation of costs in order 2.
Cited as the legal basis for the allocation of costs in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00042 · Lugano 25 settembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 marzo 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1992 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto e della __________, al pagamento di fr. 1’882.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’682.- oltre interessi del 5% dal 21 settembre 1991, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e tendente al pagamento di fr. 414.50,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1992 la __________ ha convenuto in giudizio __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1882.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito dall’istante a seguito di un incidente della circolazione avvenuto il 21 settembre 1991 in territorio di __________ e che ha visto coinvolti in un tamponamento il veicolo del convenuto - assicurato per la RC presso la __________ - urtato a tergo da quello dell’istante in quel frangente guidato da __________;
che i convenuti si sono opposti alla pretesa a avversaria ritenendo quale unico responsabile dell’incidente il conducente del veicolo di proprietà dell’istante, in via riconvenzionale hanno fatto valere una pretesa risarcitoria di fr. 414.50 oltre accessori;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulla perizia giudiziaria, ha addebitato la causa dell’incidente al convenuto per avere circolato con un veicolo sprovvisto di luci di stop funzionanti - quindi non in perfetto stato di funzionamento ai sensi dell’art. 29 LCS - mentre non ha ritenuto provata alcuna colpa a carico del conducente del veicolo dell’istante; il primo giudice ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’682.- oltre accessori, pari al danno subito dal veicolo dell’istante (doc. E), dedotto il fermo tecnico non comprovato;
che con scritto 19 marzo 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando il pretore di non “aver tenuto conto degli elementi a suo favore; né di quelli negativi di chi ha causato il tamponamento “;
che con il suo ricorso il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti senza evidenziare che quella fornita dal giudice sarebbe arbitraria: egli non rimprovera infatti al pretore di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla perizia giudiziaria, bensì di non aver considerato le dichiarazioni del coprotagonista dalle quali risulterebbe che egli non ha prestato la necessaria attenzione al veicolo che lo precedeva non mantenendo una distanza sufficiente dallo stesso, ciò che a mente del ricorrente avrebbe determinato la collisione;
che simile motivazione, peraltro non comprovata e comunque non atta ad interrompere il nesso di causalità tra il difetto accertato al veicolo del convenuto e l’avverarsi del tamponamento - difetto per il quale egli risponde anche senza colpa (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1984, n. 2.4 lett. b ad art.
61 LCS) - evidenzia il carattere appellatorio del ricorso: in altre parole il gravame non rileva nessun motivo per annullare la sentenza in virtù delle fattispecie previste dall’art. 327 CPC;
che comunque (e a titolo abbondanziale) la testimonianza __________, letta per esteso, rappresenta elemento convergente con le conclusioni del pretore, contrariamente a quanto potrebbe apparire dalle citazioni di cui al testo dell'allegato ricorsuale;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 19 marzo 1996 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria