Appeal Nullified for Lack of Specified Grounds of Cassation in Rental Expense Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision, which had been issued by an acting judge after a previous judgment was annulled due to procedural defects concerning the presiding judge, in a dispute over the calculation of ancillary rental expenses; the appellate court declared the appeal null because it failed to specify any grounds for cassation as required by procedural law, arguing that merely asserting the subsequent decision was identical to the previously voided one, without challenging the substantive legal evaluation, did not constitute a valid basis for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Nullified for Lack of Specified Grounds of Cassation in Rental Expense Dispute: A party appealed a lower court decision, which had been issued by an acting judge after a previous judgment was annulled due to procedural defects concerning the presiding judge, in a dispute over the calculation of ancillary rental expenses; the appellate court declared the appeal null because it failed to specify any grounds for cassation as required by procedural law, arguing that merely asserting the subsequent decision was identical to the previously voided one, without challenging the substantive legal evaluation, did not constitute a valid basis for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish why the appeal document lacked the required statements of claim and grounds for cassation.
Cited to justify the court's ability to reject the appeal with a short decision without notifying the opposing party because it was inadmissible.
Cited as the provision making art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.
Cited as the provision governing the imposition of costs, applied in order 2.
Cited as the general procedural basis for the cassation judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00041 · Lugano 9 aprile 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione
promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
__________ rappr. dallo Studio __________
con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario assessore;
che con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato, __________;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio identico a quello precedentemente emanato dal Pretore;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale, non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione;
che il rimprovero come tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore, non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente;
che quindi lo scritto 12 marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione ed è pertanto nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria