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16.1996.39 • TRAC TI 16.1996.39 Generato dall'IA

Improper Appeal in Execution Proceeding Based on Asset Certificate Rejection

Numero d'incarto 16.1996.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case originated from a request to provisionally reject an opposition to an execution proceeding, granted by the lower court based on a certificate of lack of assets serving as a valid debt acknowledgment, despite the debtor's arguments regarding the re-enforcement of the same credit and their financial difficulties. The appellate court, treating the improperly filed appeal as a cassation appeal, found the appeal void because the appellant failed to specify any grounds for cassation under the relevant code articles, instead merely reiterating arguments about their financial situation while implicitly acknowledging the debt and the legitimacy of the procedure, thus preventing the court from assessing any basis for annulling the lower court's decision which correctly applied the law to the facts.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 327 CPC, Art. 329 CPC, Art. 148 CPC; Improper Appeal in Execution Proceeding Based on Asset Certificate Rejection: The appellate court, treating the improperly filed appeal as a cassation appeal, found the appeal void because the appellant failed to specify any grounds for cassation under the relevant code articles, instead merely reiterating arguments about their financial situation while implicitly acknowledging the debt and the legitimacy of the procedure, thus preventing the court from assessing any basis for annulling the lower court's decision which correctly applied the law to the facts.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda d'esecuzione sostanza eccezione di incostituzionalità frode nel pignoramento bene impignorabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 CPC

The court explicitly cites this article as the basis for declaring the appeal null (order 1).

art. 148 CPC

This article is cited in the preamble to the decision for the regulation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00039 · Lugano 17 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 marzo 1996, erroneamente presentato nella forma dell’appello, da

__________ contro

la sentenza 13 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 febbraio 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’958.55 a saldo di un “debito __________ ”;

che a valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatogli il 10 gennaio 1995 dall’UEF di Locarno;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la possibilità per l’istante di procedere più volte per l’incasso del medesimo credito, credito al quale si oppone anche a motivo della sua precaria situazione finanziaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’attestato carenza beni sul quale l’istante fonda la propria domanda, ha accolto l’istanza respingendo in quanto infondata l’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che per costante giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1996, ancorchè denominato “appello” dal ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione, e ciò pur tenendo conto del fatto che il ricorrente non è un giurista e quindi valutando lo stesso senza essere particolarmente esigenti dal punto di vista formale;

che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente all’applicazione di norme di diritto, oppure in merito ai suoi diritti relativi alla conduzione del processo, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede quanto già espresso dinanzi al pretore in merito alla sua difficile situazione finanziaria, riconoscendo peraltro espressamente il credito di controparte nonchè la legittimità della procedura contro di lui promossa;

che in tal modo questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato, che è peraltro frutto di una corretta valutazione delle prove e conseguente esatta applicazione del diritto materiale;

che quindi, ai sensi dell’art.

329 CPC dev’essere constatata la nullità del ricorso;

che a titolo abbondanziale va rilevato che la richiesta di sospensione della procedura di incasso formulata dal ricorrente a modifica del dispositivo del giudizio pretorile, è improponibile in questa sede giudiziaria;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso 18 marzo 1996 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

Non si assegnano ripetibili alla controparte.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria