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16.1996.38 • TRAC TI 16.1996.38 Generato dall'IA

Employee Wage Claim and Employer Counterclaim for Property Damage with Appellate Limit on Offset

Numero d'incarto 16.1996.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued a former employer for unpaid wages and overtime, and the employer filed a counterclaim for damages related to property damage, admitting part of the employee's claim while attempting to offset the rest, though the initial court only awarded a portion of the counterclaim as a recognized reconventional claim, limiting the offset due to statutory protection against garnishment of wages. The appellate court dismissed the appeal because the appellant (the former employer) was improperly attempting to introduce a higher damage claim on appeal that was explicitly limited to a lower amount in their original counterclaim submission, which is barred as an inadmissible new claim under appellate review procedures that prohibit introducing new facts or exceeding the limits of the original demand.

Regesto Legislator

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Art. 323b cpv. 2 CO, Art. 173 cpv. 3 CPC, Art. 173 cpv. 5 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 86 CPC, Art. 417 lett. a CPC; Employee Wage Claim and Employer Counterclaim for Property Damage with Appellate Limit on Offset: The appellate court dismissed the appeal because the appellant (the former employer) was improperly attempting to introduce a higher damage claim on appeal that was explicitly limited to a lower amount in their original counterclaim submission, which is barred as an inadmissible new claim under appellate review procedures that prohibit introducing new facts or exceeding the limits of the original demand.

Parole chiave

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domanda riconvenzionale pignoramento del salario limiti legali rinuncia a pretese di salario controversie di lavoro risarcimento contrattuale del danno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited in the introductory paragraph regarding the costs rules applied to the decision.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning section to justify the inadmissibility of new claims in the appeal, which supports the rejection of the appeal in order 1.

art. 86 CPC

Cited in the reasoning section regarding the limits of the claim, which supports the rejection of the appeal in order 1.

art. 417 lett. a CPC

Cited in the reasoning section regarding the limits of the claim, which supports the rejection of the appeal in order 1.

art. 173 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section to explain the procedural independence of the counterclaim, which supports the rejection of the appeal in order 1.

art. 173 cpv. 5 CPC

Cited in the reasoning section regarding the effect of withdrawing the main claim, which supports the rejection of the appeal in order 1.

art. 327 segg. CPC

Cited in the introductory paragraph regarding the general appeal procedure applied.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00038 · Lugano 7 novembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 marzo 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 12 luglio 1994 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

4’500.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr.

2’673.60 accogliendo pure per fr. 1’476.40 la domanda riconvenzionale formulata

dalla convenuta,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 luglio 1994 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’500.-, corrispondenti al salario di sua spettanza per il mese di giugno 1994 e alle ore di lavoro straordinario effettuate durante il rapporto lavorativo che si è protratto dal 18 aprile al

24 giugno 1994 (doc. A e B);

che in sede di contraddittorio la convenuta ha riconosciuto il ben fondato della pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’673.60, mentre ha vantato un credito proprio di fr. 4'150.-- (per il danneggiamento di due vetture) "opponendo tale importo in parziale compensazione a quanto spetterebbe all'istante", mentre il saldo determinato in fr. 1'476.40 "viene fatto valere in via riconvenzionale";

che con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle prove documentali prodotte dalla convenuta e non contestate dall’istante, ha ritenuto giustificata la pretesa di quest’ultimo limitatamente all’importo di fr. 2’673.60 ammesso dalla stessa convenuta;

che per quanto attiene alla pretesa di risarcimento danni formulata dalla convenuta, il primo giudice, pur ammettendo il ben fondato della stessa, ha riconosciuto alla convenuta unicamente l’importo di fr. 1’476.40 fatto valere in via riconvenzionale, dichiarando improponibile la compensazione del credito della convenuta (fr. 4’150.-) con il salario dell’istante (fr. 2’673.60) siccome inferiore al minimo pignorabile garantito dall’art. 323b cpv. 2 CO;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 5; la ricorrente rimprovera al primo giudice di essere incorso in un errore ponendo a carico dell’istante il pagamento di soli fr. 1’476.40 quando il credito da lei fatto valere in causa, e riconosciuto dal pretore ammontava a fr. 4’150.-;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che nel caso concreto non è più contestato né il riconoscimento dei rispettivi crediti delle parti (fr. 2’673.60 a favore dell’istante e fr. 4’150.- a favore della convenuta) né l’applicazione dell’art. 323b cpv. 2 CO;

che controverso è unicamente il riconoscimento alla convenuta dell’importo di fr. 1’476.40 anziché i pretesi fr. 4’150.-;

che contrariamente a quanto risulta dall’allegato ricorsuale, l’importo fatto valere in via riconvenzionale dalla convenuta non era di fr. 4’150.- bensì di soli fr. 1’476.40 (verbale 3 ottobre 1994), importo che il pretore le ha integralmente riconosciuto;

che così giudicando il pretore non ha fatto altro che accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta che non può pertanto dolersi in questa sede della scelta da lei effettuata in sede di risposta - e mantenuta come tale anche al dibattimento finale - di limitare la propria domanda riconvenzionale a fr. 1’476.40 sollevando per la differenza di fr. 2’673.60 eccezione di compensazione, ritenuta inattuabile dal pretore;

che infatti, come si evince dal rinvio contenuto all’art. 173 cpv. 3 CPC, l’azione riconvenzionale ha una sorte proceduralmente indipendente dalla domanda principale e forma il tema di un giudizio separato(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 172 n. 8 e ad art. 173 n. 4), tant’è che in caso di ritiro della domanda principale la stessa rimane pendente (art. 173 cpv. 5 CPC);

che quindi, la richiesta di pagamento di fr. 4’150.-, formulata dalla convenuta per la prima volta in questa sede ricorsuale, non solo è irricevibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni, ma costituisce altresì una richiesta di giudizio contraria all’art. 86 CPC secondo il quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, domanda che come detto la convenuta ha limitato a fr. 1’476.40 (art. 417 lett. a CPC);

che pertanto il ricorso, non evidenziando nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili per questa sede ricorsuale,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

Non vengono assegnate ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria