Credit Card Balance Recovery Confirmation on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court decision that granted a claimant the recovery of CHF 6,066.30 plus accessories for an outstanding balance on a credit card account, as the defendant failed to appear at the initial hearing. The appellant argued that the first instance court erred by violating a procedural article requiring a second hearing for discussion, but the court rejected this, noting that the cited rule had been abrogated and replaced by a provision stating that if a party fails to appear after being duly notified of the consequences, the judge proceeds based on the filed claims and evidence, which was satisfied by the warning on the summons. Consequently, the cassation appeal was dismissed, confirming the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 295 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 372 segg. CPC; Credit Card Balance Recovery Confirmation on Procedural Grounds: The appellant argued that the first instance court erred by violating a procedural article requiring a second hearing for discussion, but the court rejected this, noting that the cited rule had been abrogated and replaced by a provision stating that if a party fails to appear after being duly notified of the consequences, the judge proceeds based on the filed claims and evidence, which was satisfied by the warning on the summons. Consequently, the cassation appeal was dismissed, confirming the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning, this provision explains that the Chamber can reject the appeal with a brief motivation if it finds it inadmissible or manifestly unfounded, which precedes the final rejection order.
Cited in the preamble, indicating the general basis for the cassation appeal procedure applied.
Cited for the basis of imposing costs, which is reflected in the second operative order regarding case expenses.
Cited for the basis of imposing costs, which is reflected in the second operative order regarding case expenses (referring to the Cantonal Law on Jurisdiction).
Testo completo
Incarto n. 16.96.00031 · Lugano 29 marzo 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 gennaio 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;
che all’udienza di contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv.
1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza;
che l’art. 295 cpv. 1 CPC nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.”;
che sulla citazione all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa le conseguenze della mancata comparsa all’udienza;
che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria