Appeal Dismissed for Untimely Filing in Special Wage Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a lower court decision that awarded the respondent money owed as unpaid salary following a special labor contract procedure. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated for such appeals in special wage procedures, calculated from the day after the decision was served (December 22, 1995), noting that the filing date of the appeal (postmarked January 8, 1996) was untimely and that appeal deadlines are not interrupted by holidays.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Special Wage Procedure: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated for such appeals in special wage procedures, calculated from the day after the decision was served (December 22, 1995), noting that the filing date of the appeal (postmarked January 8, 1996) was untimely and that appeal deadlines are not interrupted by holidays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders, this article likely provides the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the preamble to the orders, this provision allows the Chamber to reject the appeal based on a brief rationale if it is inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00003 · Lugano 31 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da
__________ patr.__________ contro
la sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 31 ottobre 1995 da
____________________rappr. __________ __________
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori, domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che per l’art. 398bis CPC il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie;
che quindi, avendo l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria