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16.1996.3 • TRAC TI 16.1996.3 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Special Wage Procedure

Numero d'incarto 16.1996.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant appealed a lower court decision that awarded the respondent money owed as unpaid salary following a special labor contract procedure. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated for such appeals in special wage procedures, calculated from the day after the decision was served (December 22, 1995), noting that the filing date of the appeal (postmarked January 8, 1996) was untimely and that appeal deadlines are not interrupted by holidays.

Regesto Legislator

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Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Special Wage Procedure: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated for such appeals in special wage procedures, calculated from the day after the decision was served (December 22, 1995), noting that the filing date of the appeal (postmarked January 8, 1996) was untimely and that appeal deadlines are not interrupted by holidays.

Parole chiave

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deposito tardivo arretrati di salario procedura speciale disdetta tardiva rinuncia a pretese di salario competenza speciale in materia di contratti di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited in the final orders, this article likely provides the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 313 bis CPC

Cited in the preamble to the orders, this provision allows the Chamber to reject the appeal based on a brief rationale if it is inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00003 · Lugano 31 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da

__________ patr.__________ contro

la sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 31 ottobre 1995 da

____________________rappr. __________ __________

con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori, domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 ottobre __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv.

1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.

418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);

che per l’art. 398bis CPC il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie;

che quindi, avendo l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro postale) è tardivo;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 __________ è irricevibile.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria