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16.1996.28 • TRAC TI 16.1996.28 Generato dall'IA

Reimbursement Claim and Failure to Appear Due to Absence Abroad

Numero d'incarto 16.1996.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A litigant sought the reimbursement of an amount paid for a bicycle, but the lower court rejected the claim because the claimant failed to substantiate the grounds for rescinding the contract and did not appear at the hearing. The appeal court rejected the subsequent cassation appeal, which argued a violation of the right to be heard due to the appellant's absence abroad when the summons was served, reasoning that it is the responsibility of a temporarily absent party to make arrangements to receive correspondence and ensure timely defense of their interests, and since the registered summons was presumably received and the hearing occurred after the appellant's scheduled return, the failure to participate and justify the claim was attributable to the appellant, rendering the appeal unfounded, further noting the appeal was also improperly filed in German.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 117 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Reimbursement Claim and Failure to Appear Due to Absence Abroad: The appeal court rejected the subsequent cassation appeal, which argued a violation of the right to be heard due to the appellant's absence abroad when the summons was served, reasoning that it is the responsibility of a temporarily absent party to make arrangements to receive correspondence and ensure timely defense of their interests, and since the registered summons was presumably received and the hearing occurred after the appellant's scheduled return, the failure to participate and justify the claim was attributable to the appellant, rendering the appeal unfounded, further noting the appeal was also improperly filed in German.

Parole chiave

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citazione a comparire rimborso delle spese di viaggio diritto al ritorno motivi di cassazione diritto di essere sentito assenza ingiustificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

This provision was cited in the considerations as the ground for potentially annulling the decision if the right to be heard was violated, which implies the court's ultimate assessment of the appeal's core claim, even if the rejection was ultimately based on other grounds or procedural aspects.

art. 313 bis CPC

Cited to justify the court's ability to reject the appeal with a brief justification without notifying the counterparty because the appeal was found to be manifestly unfounded.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the dispositive as the basis for ordering costs.

LTG

Cited in the preamble to the dispositive as a basis for the decision regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00028 · Lugano 5 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 5 febbraio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 novembre 1995 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 450.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione di fr. 450.-, importo versato per l’acquisto di una bicicletta;

che all’udienza di contraddittorio è comparso unicamente il convenuto il quale ha contestato la pretesa avversaria ribadendo la validità del contratto di compravendita concluso con l’istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante sostanziato il motivo per il quale intende dipartirsi dal contratto richiedendo la restituzione del prezzo di acquisto della bicicletta, richiesta che sarebbe comunque tardiva non avendo sollevato tempestive contestazioni;

che con atto ricorsuale 16 febbraio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio prevalendosi della violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo potuto partecipare all’udienza poichè assente all’estero al momento in cui gli è stata notificata la citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie l’assenza del ricorrente all’udienza indetta per la discussione dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede, ritenuto che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

che a fronte di questo obbligo che compete a chi si assenta dal proprio domicilio, nulla giova il fatto per il ricorrente di aver comunicato al giudice di pace la sua assenza all’estero nel periodo dal 3 novembre al 4 dicembre 1995, ciò a maggior ragione se si considera che la citazione, regolarmente spedita con invio raccomandato 8 novembre 1995, non risulta essere stata rinviata al mittente, per cui vi è da presumere che sia stata ritirata, e che l’udienza è stata fissata per il 13 dicembre 1995, ossia dopo il rientro del ricorrente al proprio domicilio;

che quindi l’istante deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza, in particolare l’impossibilità di motivare la sua succinta istanza;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva infondato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 16 febbraio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.60.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria