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16.1996.27 • TRAC TI 16.1996.27 Generato dall'IA

Employee Wage Claim and Employer Appeal on Wrongful Dismissal Justification

Numero d'incarto 16.1996.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for unpaid wages and severance pay after being summarily dismissed, with the lower court partially granting the claim, but using a lower hourly wage rate than demanded because proof of the higher rate was lacking. The employer appealed, arguing the lower court failed to properly assess the gravity of the employee's proven shortcomings that justified the immediate termination, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant merely reasserted their subjective interpretation of the facts without demonstrating that the lower court's finding, which placed the burden of proof for the summary dismissal on the employer, was manifestly arbitrary or contrary to the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 CO, Art. 337 cpv. 3 CO, Art. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Employee Wage Claim and Employer Appeal on Wrongful Dismissal Justification: The employer appealed, arguing the lower court failed to properly assess the gravity of the employee's proven shortcomings that justified the immediate termination, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant merely reasserted their subjective interpretation of the facts without demonstrating that the lower court's finding, which placed the burden of proof for the summary dismissal on the employer, was manifestly arbitrary or contrary to the evidence.

Parole chiave

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indennità di buonuscita onere della prova salario orario violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro indennità per perdita guadagno arretrati di salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 CPC

This article's provisions concerning the grounds for appeal were cited in the preamble to the final ruling, justifying the court's review framework.

art. 417 lett. e CPC

This article was cited in the preamble to the final ruling, likely regarding the procedural basis for rejecting the appeal.

art. 313 bis CPC

Cited to justify the court's ability to decide the rejection of the appeal with a brief statement due to its inadmissibility or manifest unfoundedness.

art. 2 CPC

Although mentioned as part of the reference for the decision ("richiamati gli art. 327 segg. CPC"), the final order (1.) only cites 'art. 327 segg. CPC' implicitly through the preamble, but given the context of rejection, the rejection itself is the core application. However, since the instruction prioritizes articles explicitly in the dispositive orders (1, 2, 3), and only 'art. 327 segg. CPC' and 'art. 417 lett. e CPC' are mentioned just before the orders, these procedural references are included based on their immediate precursor to the orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00027 · Lugano 27 febbraio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 24 ottobre 1995 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’700.- oltre accessori e il pagamento di due mensilità corrispondenti al periodo di disdetta, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che __________ è stato assunto alle dipendenze dell’

istituto __________ a far tempo dal 1° gennaio 1994 e che il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto immediato il 20 gennaio 1995;

che con istanza 24 ottobre 1995 __________, conte-stando la sussistenza di gravi motivi giustificanti il licenziamento immediato, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’700.- a saldo del salario relativo al mese di gennaio 1995, oltre a due mensilità corri-spondenti al regolare periodo di disdetta;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del licenziamento immediato;

che con il querelato giudizio il pretore, non ritenendo che i motivi addotti dalla datrice di lavoro fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza calcolando le pretese del lavoratore sulla base di un salario orario di fr. 15.- anziché di fr. 20.- come da questi preteso, non essendovi prova alcuna di una pattuizione in tal senso;

che con atto ricorsuale del 19 febbraio 1996 la società __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver correttamente valutato l’incidenza delle manchevolezze accertate a carico del dipendente;

che trattandosi di un licenziamento in tronco, l’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costi-tuiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130);

che il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,

8 ed., 1991, pag. 464);

che già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che la conclusione del primo giudice sia manifesta-mente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio;

che nella concreta fattispecie, con il proprio gravame la ricorrente si limita a riproporre la propria personale interpreta-zione dei fatti, senza con ciò evidenziare che quella fornita dal giudice sarebbe arbitraria: essa non rimprovera infatti al pretore di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, bensì di non aver considerato le possibili conseguenze della carente pulizia delle strutture dell’istituto addebitabile all’istante;

che simile motivazione evidenzia il carattere chiaramente appellatorio del ricorso: in altre parole il gravame non rileva nessun motivo per annullare la sentenza in virtù delle fattispecie previste dall’art. 327 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manife-stamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

19 febbraio 1996 __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria