Labor Contract Claim Dismissal After Unreported Change in Counsel
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision to strike a labor contract claim from the rolls following the parties' agreement to suspend proceedings for extrajudicial settlement, which resulted in a long period of procedural inactivity. The lower court had issued an order setting a deadline for parties to express continued interest in the case, but this order was served only upon the plaintiff because their original legal representative had become ineligible to practice law, and the plaintiff failed to notify the court of a new representative. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant civil procedure code, judicial acts must be served upon a legal representative if one exists, but since the plaintiff did not communicate the substitution of counsel following the original lawyer's disqualification, the court was only obligated to serve the order on the party directly, making the subsequent failure to respond and the resulting case dismissal proper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 120 cpv. 4 CPC, Art. 67 lett. a LOG, Art. 120 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Labor Contract Claim Dismissal After Unreported Change in Counsel: The lower court had issued an order setting a deadline for parties to express continued interest in the case, but this order was served only upon the plaintiff because their original legal representative had become ineligible to practice law, and the plaintiff failed to notify the court of a new representative. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant civil procedure code, judicial acts must be served upon a legal representative if one exists, but since the plaintiff did not communicate the substitution of counsel following the original lawyer's disqualification, the court was only obligated to serve the order on the party directly, making the subsequent failure to respond and the resulting case dismissal proper.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the preamble to the decision, justifies the rejection of the appeal regarding the merits of the matter.
These procedural articles are cited as the general legal basis for reviewing the appeal before reaching the dispositive orders.
This provision is implied as the basis for applying costs (cost exemption and award of CHF 100 in costs) although not explicitly cited in order 2, the rejection of the appeal under Art. 417 lett. e CPC generally governs the outcome of the procedure, and the rejection of the appeal implies no cost exemption under the general cost rules for unsuccessful appeals.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00026 · Lugano 17 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ Contro
il decreto di stralcio 8 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 12 giugno 1992 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori, domanda sulla quale il primo giudice non si è espresso avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 giugno 1992 _________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’800.- a saldo delle sue pretese salariali;
che all’udienza, del 3 settembre 1992, indetta per il contraddittorio, le parti hanno chiesto la sospensione del processo in vista della conclusione di un accordo extra giudiziale, riservandosi la possibilità - in caso di fallimento delle trattative - di chiedere la continuazione della causa dallo stadio della replica;
che dopo quest’udienza, le parti non hanno più compiuto alcun atto processuale;
che stante l’inazione delle parti, il pretore, con ordinanza 10 gennaio 1996, ha loro assegnato un termine di 15 giorni per manifestare se avevano ancora un interesse a continuare il processo, ritenuto che il loro silenzio sarebbe stato interpretato quale rinuncia al medesimo con il conseguente stralcio della lite dai ruoli;
che con il decreto impugnato il pretore, preso atto che nessuna delle parti ha reagito alla citata ordinanza, ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv.
1 CPC;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto decreto di stralcio chiedendone l’annulla-mento; la ricorrente, che sostiene di avere tuttora un interesse alla continuazione della causa, lamenta di non aver potuto reagire tempestivamente all’ordinanza 10 gennaio 1996 senza colpa da parte sua, ritenuto che l’ordinanza, anzichè essere stata notificata al suo legale, è stata notificata solo lei;
che con osservazioni 4 marzo 1996 la controparte postula la reiezione del gravame, che secondo l’art. 120 cpv. 4 CPC se la parte ha un rappresentante legale, gli atti giudiziari - tra i quali rientra indubitabilmente l’ordinanza che ci occupa - devono essere notificati a quest’ultimo;
che evidentemente quest’obbligo può essere ossequiato dall’autorità giudiziaria solo se a quest’ultima è nota l’esistenza del rapporto di rappresentanza nonchè l’identità del rappresentante della parte;
che nella fattispecie l’ordinanza non ha potuto essere notificata al rappresentante che l’istante aveva al momento dell’inoltro della causa essendo intervenuto per quest’ultimo un impedimento legale al patrocinio a seguito della sua elezione nella magistratura (art. 67 lett. a LOG);
che l’istante non ha comunicato alla Pretura il nominativo del suo nuovo rappresentante: in tal modo il giudice non ha potuto procedere diversamente che alla notifica dell’ordinanza controversa alla parte stessa (art. 120 cpv. 1 CPC);
che va in ogni caso rilevato che il termine assegnato dal pretore era congruo e tale da permettere alla ricorrente di reagire tempestivamente interessandosi presso il proprio legale, o presso la pretura, circa lo stadio della procedura, ciò a maggior ragione se si considera il suo ruolo di istante nella causa;
che abbondanzialmente va rilevato che lo stralcio della causa non crea pregiudizio all’istante poichè, fatto salvo il termine di prescrizione, ella può riproporre l’azione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351, n. 2),
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 19 febbraio 1996 __________ è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ è tenuta a rifondere a __________ fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria