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16.1996.25 • TRAC TI 16.1996.25 Generato dall'IA

Tax Execution Opposition Appeal Dismissed for Lack of Standing

Numero d'incarto 16.1996.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision that definitively rejected an opposition to an execution proceeding initiated to recover an outstanding property value increment tax from a property seller, where the lower court relied on a final tax assessment decision as the enforceable title. The appellate court rejected the appeal, primarily on the ground that the appellant, claiming to be the son mistakenly identified as the debtor in the tax proceedings, lacked standing to appeal the decision because he was not a party to the underlying opposition case and could not represent his father absent a registered lawyer, further noting that the tax procedure was correctly initiated against the father, the actual property seller, and any potential errors due to homonymy were not properly raised in the initial proceedings or appeal.

Regesto Legislator

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Art. 64 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Tax Execution Opposition Appeal Dismissed for Lack of Standing: The appellate court rejected the appeal, primarily on the ground that the appellant, claiming to be the son mistakenly identified as the debtor in the tax proceedings, lacked standing to appeal the decision because he was not a party to the underlying opposition case and could not represent his father absent a registered lawyer, further noting that the tax procedure was correctly initiated against the father, the actual property seller, and any potential errors due to homonymy were not properly raised in the initial proceedings or appeal.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere procedura di tassazione fiscale opposizione imposta immobiliare utile successione fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The provision governing the appeal procedure used to reject the appeal in order no. 1.

art. 148 CPC

The article cited in relation to costs imposed on the appellant in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00025 · Lugano 5 marzo 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 novembre 1995 da

__________ rappr. da__________ __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 22 novembre 1995 lo __________, rappresentato __________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’116.- oltre accessori, a saldo dell’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra il convenuto, quale alienante della particella n. __________RFD __________, e l’acquirente __________;

che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione 8 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni (doc. C) che ha accolto il ricorso presentato da __________ contro la decisione di tassazione 7 ottobre 1994 (doc. D), e la nuova decisione di tassazione 8 febbraio 1995 (doc. C) che ha definitivamente calcolato l’imposta in fr. 7’490.-, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr. 374.- (doc. B);

che all’udienza indetta per il contraddittorio nessuno è comparso;

che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 8 febbraio 1995 regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________;

che con il presente tempestivo ricorso il figlio di __________ (che porta lo stesso nome del padre) è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente fa valere un errore sulla persona del destinatario della notifica di tassazione che avrebbe dovuto essere intimata al padre __________, proprietario della particella oggetto del trapasso di proprietà, e non a lui;

che il presente ricorso dev'essere respinto, già a dipendenza della carenza di legittimazione ricorsuale di __________. il quale, non essendo parte alla procedura di rigetto dell’opposizione alla base del giudizio pretorile non è legittimato ad impugnare una decisione che non lo concerne e tantomeno può farlo per conto del padre, ritenuto che l’art. 64 CPC riserva tale facoltà di rappresentanza ai solo avvocati iscritti all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino;

che inoltre, dalla documentazione agli atti si evince che la procedura di tassazione è stata regolarmente promossa nei confronti di __________. -indicato come alienante del fondotant’è che contro la notifica di tassazione questi ha fatto uso dei rimedi di diritto offertigli, fino al ricorso, deciso l'8 febbraio 1995 dalla Divisione delle contribuzioni;

che contrariamente all’assunto ricorsuale sia la decisione 8 febbraio 1995, sia la notifica di tassazione che ne è derivata (doc. C), sono state regolarmente notificate all’interessato, ossia all’alienante della particella no. __________RFD __________ __________, padre del ricorrente;

che non partecipando al contraddittorio il convenuto __________ ha rinunciato a far valere eventuali eccezioni in un qualche modo dipendenti dall'omonimia con il figlio ____________________eccezioni improponibili in sede ricorsuale ostandovi l’art..

321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso 12 febbraio 1996 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria