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16.1996.24 • TRAC TI 16.1996.24 Generato dall'IA

Cabinet Installation Payment Dispute and Procedural Violation

Numero d'incarto 16.1996.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that partially granted a claim for payment (€900) regarding the supply and installation of cabinets, following the defendant's objection to the full amount and quality of work. The appellate court overturned the decision and remanded the case for a new judgment because the lower court violated procedural rules for non-appealable ordinary proceedings by issuing the ruling immediately after hearing a witness without convening the parties for a final hearing, thereby infringing upon their right to be heard, which constitutes a nullity that must be noted ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 297 cpv. 1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 327 lett. e CPC, Art. 142 lett. b CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC; Cabinet Installation Payment Dispute and Procedural Violation: The appellate court overturned the decision and remanded the case for a new judgment because the lower court violated procedural rules for non-appealable ordinary proceedings by issuing the ruling immediately after hearing a witness without convening the parties for a final hearing, thereby infringing upon their right to be heard, which constitutes a nullity that must be noted ex officio.

Parole chiave

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nullità procedurale violazione dei diritti di parte audizione delle parti diritti procedurali risarcimento per errore giudiziario indebito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 297 cpv. 1 CPC
che così facendo il giudice ha violato l’art. 297 cpv. 1 CPC secondo il quale, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento - fatta salva la possibilità per il giudice di rinviarlo a una successiva udienza;
Art. 4 Cost
che l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce una violazione del loro diritto di essere sentite fondato sull’art. 4 Cost;
Art. 327 lett. e CPC
richiamati gli art. 327 segg.
Art. 142 lett. b CPC
e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
Art. 142 cpv. 2 CPC
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
Art. 332 cpv. 2 CPC
While not explicitly cited in the final numbered orders, the preceding reasoning cites this article as the procedural basis for remitting the case for a new judgment after identifying the procedural defect (annulment of the sentence and referral back to the lower court is the ruling in order 1).
Art. 148 CPC
This article is mentioned in the preamble to the orders as the basis for ruling on costs (which resulted in no costs being levied).
art. 327 segg. CPC
This entire set of articles is mentioned in the preamble to the orders, encompassing the procedural basis for reviewing and handling the appeal which resulted in the annulment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This entire set of articles is mentioned in the preamble to the orders, encompassing the procedural basis for reviewing and handling the appeal which resulted in the annulment.

art. 148 CPC

This article is mentioned in the preamble to the orders as the basis for ruling on costs (which resulted in no costs being levied).

LTG

This is mentioned in the preamble to the orders as part of the legal basis for ruling on costs.

art. 332 cpv. 2 CPC

While not explicitly cited in the final numbered orders, the preceding reasoning cites this article as the procedural basis for remitting the case for a new judgment after identifying the procedural defect (annulment of the sentence and referral back to the lower court is the ruling in order 1).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00024 · Lugano 5 novembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 gennaio 1996 presentato da

__________ Contro

la sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 luglio 1995 da

__________ patr. dalla lic. iur. __________ dello studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 960.- nonchè il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 900.- oltre accessori,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 luglio 1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 960.- a saldo della fattura emessa il 26 aprile 1994 per la fornitura e posa di tre mobiletti;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestandone l’ammontare nonchè la qualità dell’opera fornita;

che con il querelato giudizio il prime giudice ha accolto la pretesa dell’istante limitatamente a fr. 900.- pari al costo di fornitura e posa di tre mobiletti;

che con atto ricorsuale 14 gennaio 1996, presentato in lingua italiana entro il termine impartito dal primo giudice, __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità di alcune argomentazioni nello stesso contenute -perchè proposte tardivamente e non contemplate nella versione originale del ricorso - l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause inappellabili (art. 291 segg. CPC);

che infatti, dopo aver esperito l’audizione della teste __________ alla presenza della sola parte istante, il giudice di pace ha prolato la sentenza qui dedotta in cassazione senza procedere al dibattimento finale;

che così facendo il giudice ha violato l’art. 297 cpv. 1 CPC secondo il quale, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento - fatta salva la possibilità per il giudice di rinviarlo a una successiva udienza;

che scopo del dibattimento finale è quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, dopo di che - e solo allora - il giudice può procedere all’emanazione del proprio giudizio;

che nel caso concreto, essendoci stata l’assunzione di una prova, ossia l’audizione della teste __________, il primo giudice avrebbe dovuto convocare le parti per la discussione finale;

che l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce una violazione del loro diritto di essere sentite fondato sull’art. 4 Cost;

che questa carenza procedurale costituisce non solo motivo di cassazione in virtù dell’art.

327 lett. e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio da prolarsi dopo la convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 332 cpv. 2 CPC);

che a titolo abbondanziale va rilevato che il ricorso come tale sarebbe stato irricevibile in quanto si limita a riproporre il punto di vista del convenuto, senza che ciò basti a dimostrare che la conclusione del giudice di pace sia arbitraria;

che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie né si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. La sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria