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16.1996.2 • TRAC TI 16.1996.2 Generato dall'IA

Garage Owner Payment Dispute Over Commercial Vehicle Repairs

Numero d'incarto 16.1996.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that partially granted a garage owner's claim for payment regarding repairs performed on two commercial bakery vehicles, arguing the court lacked jurisdiction due to the failure to first pursue mandatory conciliation proceedings for consumer disputes, and that the evidence did not sufficiently prove all billed work was ordered or properly executed. The court rejected the jurisdictional challenge, reasoning that since the vehicles were used for the commercial activity of the bakery, the service contract did not qualify as a consumer contract requiring prior conciliation under the relevant statute, and further found no manifest violation of law or arbitrary evaluation of evidence regarding the merits, as the initial judgment was sufficiently supported by documentary evidence and consistent witness testimony confirming the work performed.

Regesto Legislator

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Art. 418a CPC, Art. 181 CO, Art. 327 CPC, Art. 418b CPC, Art. 31sexies Cost, Art. 31 sexies; Garage Owner Payment Dispute Over Commercial Vehicle Repairs: The court rejected the jurisdictional challenge, reasoning that since the vehicles were used for the commercial activity of the bakery, the service contract did not qualify as a consumer contract requiring prior conciliation under the relevant statute, and further found no manifest violation of law or arbitrary evaluation of evidence regarding the merits, as the initial judgment was sufficiently supported by documentary evidence and consistent witness testimony confirming the work performed.

Parole chiave

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controversia commerciale contratto concluso con consumatori ordine di pagamento violazione dell'obbligo di mantenimento incompetenza per materia risarcimento del danno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 418a CPC
Per quanto attiene all’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti per il fatto che l’istante non avrebbe preventivamente avviato la procedura di conciliazione di cui all’art. 418a CPC, il pretore l’ha respinta sia perché non si tratterebbe di una vertenza soggetta alla procedura di cui all’art.
Art. 181 CO
Con il querelato giudizio il pretore ha innanzi tutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________ avendo quest’ultima assunto a far tempo dal mese di aprile 1994 attivi e passivi della ditta individuale del marito __________ (art. 181 CO).
Art. 327 CPC
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base delle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC.
Art. 418b CPC
Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta -a seconda del valoreal giudice di pace o al pretore (art. 418b CPC).
Art. 31sexies Cost
Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l’entrata in vigore dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie ragioni, prima di affrontare una vertenza giudiziaria.
Art. 31 sexies
Rhinow R., in Commentaire de la Constitution fédérale, vol II, art. 31 sexies, n.
Art. 327 lett. a CPC
La censura ricorsuale relativa alla violazione dell’art. 327 lett. a CPC si rileva pertanto infondata.
Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the grounds for cassation and was cited as the basis for rejecting the appeal.

art. 148 CPC

This provision on costs was cited in the dispositive order regarding the obligation to pay legal fees (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00002 · Lugano 18 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Zali in sostituzione del giudice Giani, astenuto

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 dicembre 1994 da

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’279.75 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 5’733.25 oltre interessi del 5%,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 22 dicembre 1994 __________, titolare dell’ omonimo garage a __________, ha convenuto in giudizio __________a e __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’279.75 oltre accessori a saldo di fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti su due veicoli utilizzati nell’ambito della gestione della panetteria di loro proprietà (doc. C, D, E, G e H). Trattasi di lavori effettuati nel periodo dall’11 gennaio 1989 al 7 gennaio 1991.

La convenuta __________ si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di legittimazione passiva per non avere nulla a che vedere con gli interventi controversi, tant’è che nessuna fattura o richiamo di pagamento è a lei personalmente intestato; ha sollevato inoltre l’eccezione di incompetenza del giudice adito, non avendo l’istante preventivamente adito nei suoi confronti l’Ufficio di conciliazione, come previsto dall’art. 418a CPC. Nel merito entrambi i convenuti sollevano l‘eccezione di prescrizione limitatamente alla fatturazione di lavori effettuati nel corso del 1989, contestando di aver ordinato tutti i lavori fatturati, peraltro neppure eseguiti a regola d’arte.

2. Con il querelato giudizio il pretore ha innanzi tutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________ avendo quest’ultima assunto a far tempo dal mese di aprile 1994 attivi e passivi della ditta individuale del marito __________ (art. 181 CO). Per quanto attiene all’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti per il fatto che l’istante non avrebbe preventivamente avviato la procedura di conciliazione di cui all’art. 418a CPC, il pretore l’ha respinta sia perché non si tratterebbe di una vertenza soggetta alla procedura di cui all’art. 418a CPC, sia perché la stessa non è stata sostanziata.

Per quanto attiene al merito della vertenza il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto sorto tra le parti quale contratto di appalto nell’ambito del quale i committenti non hanno tempestivamente notificato i difetti di cui oggi si prevalgono, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza salvo per quanto attiene ad un importo di fr. 546.50 relativo a riparazioni effettuate l’8 febbraio, il 20 e

27 giugno 1989, pretese prescritte.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base delle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC.

I ricorrenti eccepiscono in primo luogo l’incompetenza del primo giudice per il fatto che egli si è pronunciato sulla vertenza nonostante l’istante non abbia preventivamente adito il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. Inoltre, rimproverano al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza del credito fatto valere in giudizio e ciò nonostante l’istante non abbia fornito una prova certa dell’esecuzione di tutti i lavori fatturati. A tal fine non possono bastare i documenti prodotti dall’istante e dallo stesso allestiti e tantomeno le dichiarazioni dei suoi ex dipendenti. Osservano inoltre che l’istante non ha neppure provato che tutti i lavori fatturati sono stati da loro ordinati e accettati, ciò che è peraltro avvenuto a distanza di anni contrariamente alle direttive UPSA che prevedono l’invio delle fatture tosto che i lavori sono stati ultimati.

4. Per l’art. 418a CPC, le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori devono essere proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 8’000.- davanti ad un Ufficio di conciliazione.

Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta -a seconda del valoreal giudice di pace o al pretore (art. 418b CPC).

Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l’entrata in vigore dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie ragioni, prima di affrontare una vertenza giudiziaria.

L’individuazione delle vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione dipende sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito del quale è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale. Su entrambi i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto base -sia esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o nopuò avere per oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose; consumatore finale è chi -indipendentemente dalla sua forza contrattualeè destinatario di tali prestazioni per soddisfare le sue esigenze personali o della sua famiglia, escluse quelle dipendenti dalla sua attività professionale o commerciale (cfr. Rhinow R., in Commentaire de la Constitution fédérale, vol II, art. 31 sexies, n. 92; SJZ 1989, p. 12 segg. e Rehbinder M., Zum Rechtsbegriff des Konsumenten, in JKR 1995, p. 62 segg.).

Nella concreta fattispecie, poiché è incontestato che i due veicoli oggetto delle prestazioni litigiose erano utilizzati per le consegne di pane - e quindi servivano all’attività commerciale della panetteria dei convenuti - viene a mancare il requisito della prestazione a destinazione privata. Ne discende che la vertenza che oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC.

La censura ricorsuale relativa alla violazione dell’art. 327 lett. a CPC si rileva pertanto infondata.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I

114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

6. Alla luce di questi principi informativi, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del pretore elementi che corrispondono a un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti, né a un’applicazione manifestamente errata di norme di diritto materiale o formale.

Se l’apprezzamento del giudice (art. 90 CPC) non può avvenire sulla base di elementi probatori certi, è principio acquisito che esso può fondarsi anche su indizi o su prove indirette (DTF 90 II 227, 75 II 102).

Nel caso concreto, le censure ricorsuali -per altro intese a mettere in dubbio l’equanimità del giudice nell’esame della vertenzanon possono essere accolte, proprio perché il pretore ha valutato la documentazione prodotta e le testimonianze in modo conforme al loro univoco contenuto e tenuto conto della coincidenza dei dati di fatto risultante dalle prove stesse. In particolare, i numerosi bollettini di lavoro prodotti sub F e H sono suffragati dalle deposizioni dei __________ e __________ che vi riconoscono persino la loro scrittura e che hanno eseguito i lavori di riparazione, o quantomeno parte degli stessi; essi attestano comunque, anche se non nel dettaglio, i numerosi interventi effettuati dall’istante sui due furgoni dei convenuti.

A proposito delle deposizioni di questi due ex dipendenti dell’istante, sulla fedefacenza delle quali i ricorrenti sembrano esprimere dubbi, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).

Nel concreto nessuno di questi elementi è dato, anzi -come già dettofra le deposizioni dei due testi, il cui rapporto di subordinazione dall’autorimessa era per altro già terminato al momento dell’audizione, e il resto delle prove sussiste semmai convergenza.

D’altro canto, anche il __________, autista della panetteria, conferma di essersi recato più volte presso il garage dell’istante per gli usuali servizi e, in due occasioni, per interventi più importanti: una volta fu il mancato funzionamento del motorino d’avviamento e un’altra la rottura del cambio del furgone Mitsubishi che dovette essere trainato: entrambi gli episodi trovano riscontro nella documentazione prodotta dall’istante.

Tutto ciò, oltre ad essere determinante per l’esito del ricorso, nel merito toglie qualsiasi dubbio che la tardiva fatturazione da parte dell’autorimessa -che i convenuti asseriscono ma non provano di aver contestatonon trovi riscontro nella realtà dei lavori effettuati.

7. Ne discende che nella conclusione del primo giudice, suffragata da sufficienti prove documentali e testimoniali, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dai ricorrenti che si sono limitati a riproporre in questa sede la loro versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile, quindi arbitraria.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 di __________ e __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria