Late Appeal of Wage Claim Inadmissible Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought payment of outstanding wages of CHF 1,349.60 following a lower court decision in favor of the employee, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the appellant's initial communication requesting a translation of the judgment, which was issued in Italian while the appellant's representative did not speak Italian, did not suspend the mandatory ten-day appeal deadline, and the subsequent formal appeal, filed in German, was submitted after that deadline, making any further consideration of translating the appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 3 CPC, Art. 117 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC (rinvio art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Late Appeal of Wage Claim Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellant sought payment of outstanding wages of CHF 1,349.60 following a lower court decision in favor of the employee, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the appellant's initial communication requesting a translation of the judgment, which was issued in Italian while the appellant's representative did not speak Italian, did not suspend the mandatory ten-day appeal deadline, and the subsequent formal appeal, filed in German, was submitted after that deadline, making any further consideration of translating the appeal unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the court to decide the case due to the particular circumstances of the appeal filing.
Cited as the general legal framework governing the appeal procedure.
Cited as the basis for the costs ruling regarding the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.96.00156 · Lugano 7 gennaio 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 dicembre 1996 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1996 da
__________ patr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in esame __________ ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro al pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori a saldo delle sue spettanze salariali, maturate nel corso del 1995;
che il pretore ha accolto l’istanza con sentenza intimata alle parti il 18 novembre 1996;
che il 4 dicembre successivo la convenuta scriveva in lingua tedesca al pretore chiedendo una traduzione della decisione al fine di poter tempestivamente impugnarla;
che contestualmente __________ lamentava di non aver potuto essersi espressa compiutamente in sede di contraddittorio poichè il suo rappresentante non conosce l’italiano, mentre la discussione si è svolta per lo più in quella lingua;
che con comunicazione 6 dicembre 1996 il pretore negava la sua competenza a tradurre la sentenza, avvertendo la convenuta che il termine di impugnazione è di 10 giorni;
che, sempre in lingua tedesca, con invio postale 20 dicembre 1996, __________ presentava formale ricorso contro la decisione 18 novembre 1996 (“erheben wir hiermit Einspruch gegen das von Ihnen gefällte Urteil”) che asserisce di aver ricevuto soltanto il giorno 26 successivo;
che il ricorso appare così tardivo onde questa Camera non ritiene più necessario di assegnare alla ricorrente un termine per tradurre in lingua italiana le allegazioni ricorsuali in conformità con l’art. 142 cpv. 3 CPC;
che la ricorrente neppure pretende di aver salvaguardato il termine ricorsuale di dieci giorni con l’invio del suo scritto 4 dicembre 1996, a dipendenza del chiaro contenuto interlocutorio del medesimo;
che malgrado le sue richieste alla ricorrente va rammentato l’art. 117 cpv. 1 CPC secondo cui il processo deve svolgersi in lingua italiana, onde avrebbe semmai dovuto fin dall’inizio premunirsi in tal senso;
che data la particolarità della fattispecie il ricorso può essere evaso in applicazione dell’art. 313 bis CPC (rinvio art. 331 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria