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16.1996.155 • TRAC TI 16.1996.155 Generato dall'IA

Appeal Regarding Liability for Professional Fees

Numero d'incarto 16.1996.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that upheld a claim for professional fees, arguing that the initial contractual relationship for legal services was between the claimant and a separate company, not the individual appellant. The court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the alleged error in assessing the evidence were untimely since they were raised for the first time in the cassation appeal and that the documentary evidence, including fee notes and correspondence, sufficiently supported the finding of a mandate agreement between the claimant and the appellant for the legal representation in a dispute, which was not adequately contested below.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Liability for Professional Fees: The court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the alleged error in assessing the evidence were untimely since they were raised for the first time in the cassation appeal and that the documentary evidence, including fee notes and correspondence, sufficiently supported the finding of a mandate agreement between the claimant and the appellant for the legal representation in a dispute, which was not adequately contested below.

Parole chiave

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spese legali responsabilità contrattuale rappresentanza legale deduzione delle spese professionali accordo aziendale oggetto della lite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles govern the general procedure and grounds for the cassation appeal, which was rejected in the final order.

art. 148 CPC

This article regulates the allocation of costs, which was applied in order no. 2 regarding the court fees and reimbursement of counterparty costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.96.00155 · Lugano 14 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 presentato da

__________ contro

la sentenza 8 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’214.70 oltre accessori, nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 settembre 1996 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’214.70 a saldo della propria nota professionale del 23 febbraio 1994 (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di mandato tra le parti, contratto che le prove documentali evidenziano essersi perfezionato tra l’istante e __________, società per la quale egli ha semplicemente funto da rappresentante;

che con osservazioni 12 febbraio 1997, dalle quali deve essere estromessa la procura 23 aprile 1993 (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);

che nella concreta fattispecie le argomentazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che l’assenza del ricorrente dall’udienza indetta per la discussione dell’istanza non è sanabile in questa sede, avendo egli formulato tardivamente la domanda di rinvio della stessa, in contrasto con quanto dispone l’art. 136 cpv. 1 CPC;

che quindi, in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento della pretesa dell'istante sulla base della nota d’onorario 23 febbraio 1994 nonché della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del conferimento da parte del convenuto di un mandato di patrocinio legale, mai contestato da quest’ultimo, deve essere confermato;

che infatti, le prove documentali prodotte dall’istante, in particolare gli scritti

11 e 30 marzo 1993 (doc. G e H) e 2 giugno 1993 (doc. F), evidenziano la conclusione di un contratto di mandato avente per oggetto la tutela degli interessi del convenuto in una vertenza che lo opponeva alla __________ mentre poco importa che pure la ditta __________ fosse coinvolta nella stessa vertenza;

che dallo scritto dell'avv. __________ alla controparte (doc. N) risultano i crediti vantati non solo da __________, ma anche -e in misura cospicuada __________ personalmente;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente propone contestazioni tardive e non corrispondenti alla documentazione in atti, deve senz’altro essere respinto;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria