Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1996.154 • TRAC TI 16.1996.154 Generato dall'IA

Improper Service of Notice Leading to Deprivation of Right to be Heard

Numero d'incarto 16.1996.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court granted a request for payment of professional fees and rejected an opposition to an execution order, based on unchallenged evidence presented by the claimant because the defendant failed to appear at the hearing. The appellate court accepted the defendant's cassation appeal, ruling that the lower court's decision was void because the defendant was deprived of the right to be heard, as the notice for the rescheduled hearing, which was moved by the court's own motion, was not properly served via registered mail as required by procedural law, thus making the citation invalid and necessitating the nullification of the judgment and return of the case for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, art. 148 segg. CPC; Improper Service of Notice Leading to Deprivation of Right to be Heard: The appellate court accepted the defendant's cassation appeal, ruling that the lower court's decision was void because the defendant was deprived of the right to be heard, as the notice for the rescheduled hearing, which was moved by the court's own motion, was not properly served via registered mail as required by procedural law, thus making the citation invalid and necessitating the nullification of the judgment and return of the case for a new hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di essere sentito privazione di diritti decisioni incidentali disdetta tardiva sanzione disciplinare del notaio diritto al ritorno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. e CPC

This provision served as the main ground for accepting the appeal and annulling the lower court's decision due to a violation of the right to be heard.

art. 148 segg. CPC

Cited in the preamble to the decision, these articles relate to the cost provisions applied in the dispositive (specifically regarding the state paying compensation to the appellant).

LTG

Cited in the preamble to the decision, this likely pertains to procedural rules or jurisdiction related to the costs imposed on the Canton.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.96.00154 · Lugano 14 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________ contro

la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’883.50 oltre accessori, nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 25 settembre 1996 __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’883.50 a saldo della nota da lei emessa il 24 giugno 1996 per prestazioni professionali svolte a favore della convenuta dal

16 agosto al 14 settembre 1995 (doc. H);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare al contraddittorio, inizialmente fissato per l’11 novembre 1996 e rinviato d’ufficio al 5 dicembre 1996, decisione di rinvio che non le è pervenuta;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 30 settembre 1996, spedita mediante invio raccomandato, il pretore ha citato le parti all’udienza dell’11 novembre 1996 per la discussione;

che quest’udienza non ha avuto luogo in quanto, con ordinanza 18 novembre 1996, il pretore l’ha rinviata d’ufficio al 5 dicembre 1996;

che poiché la decisione di rinvio dell’udienza non è stata notificata mediante invio raccomandato così come prevede l’art. 124 cpv. 1 CPC, non vi è la prova -da parte dell'autorità giudiziariache questa sia effettivamente giunta alla ricorrente: se ne deve concludere per una citazione irrita (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n.

7 e 12);

che, in applicazione dell'art.

142 cpv. 1 lett. b CPC la sentenza impugnata è pertanto nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente, da porsi a carico dello Stato del Cantone Ticino

richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria